Legittimità della richiesta di congedo matrimoniale (Cass. civ. n. 9150/2012)

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Massima

Il congedo matrimoniale, che il prestatore deve richiedere con largo anticipo, spetta, in difetto di idonea disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia connesso, in modo ragionevole, in senso temporale, con la data prevista per le nozze.

Essendo ciò sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento nozze, da intendersi quale causa che fa sorgere il diritto del prestatore. 

 

 

Nella decisione in commento del 6 giugno 2012, n. 9150 la Suprema Corte ha risolto la questione relativa alla problematica di quale fosse, ai sensi e per gli effetti di cui al RDL n. 1334/1937, la decorrenza del congedo per matrimonio; ossia se, in particolare, lo stesso debba essere fruito a decorrere dal giorno del matrimonio oppure da quale altro successivo momento.

I giudici della Corte con la sentenza in oggetto hanno precisato che l’articolo unico del RDL n. 1334/1937, convertito nella legge n. 2387/1937 (1) prevede solamente il diritto degli impiegati privati di cui al RD n. 1825/1924, ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di giorni 15.

Nonostante la norma disponga che il congedo in oggetto spetti per contrarre matrimonio è da ritenersi che in assenza di disciplina collettiva specifica tale periodo non debba necessariamente cominciare a decorrere dal giorno del matrimonio; quest’ultimo deve essere inteso come la causa che fa sorgere il diritto del prestatore di lavoro e non il dies a quo dello stesso.

La controversia era sorta a causa delle “incomprensioni” tra datore di lavoro e lavoratore circa il dies a quo per il congedo.

Infatti, mentre il datore di lavoro aveva considerato quale dies a quo del congedo per matrimonio la data delle nozze (ovvero nel caso concreto il 21 dicembre 2006), il prestatore di lavoro, invece, aveva preso in considerazione quale termine iniziale il successivo inizio della luna di miele (ovvero il 2 gennaio 2007).

Lo stesso lavoratore aveva fatto espressa richiesta di un giorno di permesso al fine di celebrare le nozze fissate per la data del 21 dicembre 2006, mentre aveva chiesto il congedo matrimoniale con decorrenza dal 2 al 15 gennaio successivi.

Sia in primo che in secondo grado la decisione era stata favorevole al prestatore di lavoro.

La questione, quindi, si sposta dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione che ha confermato la correttezza del ragionamento logico giuridico fatto dalla corte territoriale.

Il giorno delle nozze, cioè, più che quale dies a quo del diritto del lavoratore, deve intendersi quale causa dello stesso, e questo nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni e nella esecuzione del contratto.

Da quanto evidenziato nella sentenza che si commenta ne consegue che il congedo per matrimonio che il prestatore ha l’onere di richiedere con congruo anticipo, spetti, in mancanza di apposita disciplina contrattuale collettiva, ove il periodo richiesto venga ragionevolmente connesso in senso temporale, con la data delle nozze.

Nella fattispecie concreta esaminata dai giudici della Corte di Cassazione, sezione lavoro, il datore di lavoro è stato avvertito con congruo anticipo rispetto all’evento matrimonio; il congedo, quindi, è stato richiesto con adeguato anticipo, per un periodo ragionevolmente connesso in senso temporale (una decina di giorni) rispetto all’evento nozze.

Da ciò ne consegue che il rifiuto di accordarlo, in mancanza di comprovate ragioni produttive e/o organizzative ostative, risulta illegittimo.

Il periodo di fruizione del congedo matrimoniale, pertanto, deve essere giustificato dall’evento matrimonio senza che, per forza, il giorno stesso del matrimonio debba necessariamente essere ricompresso nei 15 giorni del congedo.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

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(1) Legge 23 dicembre 1937, n. 2387.

Sentenza collegata

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