Legittima e non oltraggiosa l’istanza dell’avvocato volta alla ricusazione del giudice se questi è l’amante del marito della propria assistita

Redazione 15/02/13
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7193 del 13 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di un magistrato, che aveva accusato di oltraggio, nei propri confronti, un avvocato. Alla base di tale l’accusa, il fatto che, durante l’udienza, l’avvocato aveva chiesto la ricusazione del giudice sostenendo che fosse l’amante del marito di una sua assistita di cui era in corso la separazione giudiziale.

In primo grado, il Tribunale aveva rilevato che, pur essendo vera la circostanza riferita e pur essendo la frase funzionale alla istanza di ricusazione, il tono e le espressioni usate, con l’accenno in particolar modo al carattere extraconiugale della relazione, connotavano negativamente la circostanza stessa in modo del tutto ultroneo rispetto alla finalità perseguita.

Successivamente, però, la Corte di appello aveva assolto l’avvocato dall’imputazione ascrittagli, non costituendo il fatto reato sul rilievo che con la frase incriminata il legale, al di là delle modalità eccessive, non avesse avuto altro intento che quello di ottenere l’astensione del giudice, cui, tra l’altro, aveva anteriormente rivolto un riservato invito in tal senso.

Anche la Corte di Cassazione, confermando sostanzialmente quanto espresso dalla Corte di appello, si è pronunciata sfavorevolmente, rigettando il ricorso.

“Il giudice di appello – hanno affermato gli Ermellini – dopo aver riconosciuto sussistente l’elemento oggettivo del reato, ne ha escluso l’elemento soggettivo, in base al rilievo che il passaggio della dichiarazione concernente la relazione extraconiugale non può considerarsi in sé manifestamente offensivo. Esso, infatti, è stato finalizzato alla richiesta di ricusazione e connotato da un previo corretto invito all’astensione: si risolve, dunque, in una mera illustrazione della situazione legittimante l’istanza ricusatoria”

Non si configura il reato, poi, anche se il giudizio in cui era stata annunciata la relazione extraconiugale non era quello relativo alla separazione bensì un altro.

Redazione

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