Legge di Bilancio e le modifiche al Codice Appalti

Redazione 14/01/19
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Ecco tutte le modifiche apportate al Codice degli Appalti ( già novellato dal D.Lgs. n. 50 del 2016).  Lo scorso anno il legislatore era già intervenuto con il D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, G.U. 14 dicembre 2018, n. 290) e con la Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018).

E’ bene dar conto anche al Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche in Legge 1° dicembre 2018, n. 132, vigente dal 3 dicembre 2018) il quale ha previsto una nuova fattispecie di procedura negoziata e il Decreto Genova (D.L. 28 settembre 2018, n. 109) che ha previsto un archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

Di seguito tutte le novità.

Innalzamento della soglia per non incorrere al MEPA

L’art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 è stato così modificato: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

Per i beni e i servizi è stata innalzata la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, è quindi stata aumentata da 1.000€ a 5.000 €.

C’è stato un allineamento con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 e dunque con la possibilità – entro tale soglia – di procedere all’affidamento con verifiche semplificate sull’affidatario. Se ne conclude che entro i 5.000€, la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA, con determina a contrarre semplificata anche nelle motivazioni e verificando che l’affidatario abbia il DURC regolare, che non abbia particolari segnalazioni sul Casellario dell’Anac e che abbia rilasciato una autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 (non dunque, il DGUE che entro questa soglia non è obbligatorio).

Affidamenti di lavori

Nell’ambito dei lavori, invece, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 €, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b).

Tale innalzamento riguarda solo il 2019 trattandosi di espressa “deroga all’art. 36, comma 2”. Pertanto, rimarranno inalterati i: “principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” del Codice e  pertanto, gli affidamenti diretti che saranno effettuati in deroga dovranno essere certamente motivati nel rispetto di tali principi.

Sicurezza di: scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

E’ stata introdotto l’art. 1, comma 107 e seguenti (legge di Bilancio 2019) ove si dispone che “Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. […]”; Art. 1, comma 108. “Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’art. 80 è stato modificato

Le modifiche all’art. 80, sono contenute nel D.L. Semplificazioni in vigore dal 15.12.2018 e riguardano il solo comma 5 lettera c) in materia, più nello specifico, di illeciti professionali.

In particolare, il comma 5 prevedeva che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 5 qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”.

Nella nuova versione la lettera c) è stata totalmente sostituita dal D.L. 135/2018:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”.

La nuova procedura negoziata

Infine, merita menzione quanto introdotto dal Decreto Sicurezza che «Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Centri di permanenza per il rimpatrio], per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

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