Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

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Nei tempi odierni non è inconsueto e neanche “strano” vedere che due persone dello stesso sesso instaurino un legame amoroso, abitino insieme e decidano di sposarsi Essendo con ogni effetto una coppia decidono di tutelare l’unione. A questo proposito, la domanda che molte persone si pongono, è se coppie omosessuali si possano sposare. In Italia sino a poco tempo fa, una simile circostanza non si poteva pensare in modo assoluto. Oggi la legge lo consente grazie all’istituto delle unioni civili. Due persone dello stesso sesso possono rendere una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. In questo modo, la coppia assume gli stessi diritti e doveri di un matrimonio, come ad esempio l’obbligo di assistenza morale e materiale reciproca. In questa sede, procedendo con ordine, cercheremo di comprendere quando e come la coppie omosessuali si possono sposare.

Indice

1. In che cosa consistono le unioni civili


Nel nostro Paese, le coppie omosessuali che decidono di convolare a nozze, possono ricorrere all’istituto dell’unione civile, che consente a due persone dello stesso sesso di tutelare la reciproca unione. L’istituto è stato introdotto nel 2016 con la Legge Cirinnà (L.76/2016), dopo che l’Italia è stata più volte sanzionata da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le unioni civili sono un istituto che tutela l’unione tra due persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe gli stessi diritti e doveri, in analogia con quelli che derivano dal matrimonio. Secondo la legge al fine di costituire un’unione civile è necessario che le due persone siano: Maggiorenni, devono aver compiuto almeno 18 anni Appartengano allo stesso sesso Siano capaci di intendere e di volere vale a dire che la coppia deve esprimere un consenso consapevole Libere di stato, vale a dire che le parti non devono essere sposate o unite civilmente con altre persone. 

2. Coppie omosessuali e matrimonio


Come scritto in precedenza, in Italia le coppie omosessuali si possono sposare attraverso l’unione civile. Al fine di costituire in modo valido un’unione civile la coppia deve rendere in modo congiunto una dichiarazione all’ufficiale di stato civile (di un qualsiasi Comune) alla presenza di due testimoni (uno per parte). La coppia dovrà dichiarare: Le sue informazioni anagrafiche La cittadinanza La residenza L’esistenza di eventuali cause che impediscano la costituzione dell’unione civile, ad esempio, se uno dei partner è sposato, interdetto per infermità di mente, o altro. La dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile dovrà anche contenere: La volontà di costituire l’unione civile La volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome L’indicazione del regime patrimoniale. Se le parti non effettuano nessuna scelta si applicherà direttamente il regime della comunione dei beni. E’ prevista la registrazione della dichiarazione nell’archivio dello stato civile. A differenza del matrimonio, non sono necessarie le pubblicazioni. 

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3. In che modo si scioglie l’unione civile


Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti di sciogliere l’unione. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione. Se viene meno il legame affettivo, ognuno dei partner può chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche e se l’altro non è d’accordo. Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di stato civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi. Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso. Ad esempio, il partner uomo che decide di sottoporsi alle varie procedure con la finalità di diventare donna, oppure la partner donna che decide di diventare uomo. Dopo tre mesi dalla dichiarazione, è possibile proporre domanda di divorzio. È prevista la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissato la residenza. 

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4. Quali effetti produce una unione civile


Con l’unione civile, ognuno dei partner assume gli stessi diritti e doveri. Sono previsti: L’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale L’obbligo alla coabitazione L’obbligo di contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, in base alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo La possibilità delle parti di concordare l’indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune, vale a dire dove la coppia abiterà. Anche alle coppie omosessuali unite civilmente vengono riconosciuti i diritti in materia di successione, come la legittima, il diritto alla pensione di reversibilità, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le decisioni in caso di incapacità e decesso dello stesso. Ad esempio, quando muore il partner e si deve decidere se donare o non donare i suoi organi. Non è previsto l’obbligo di reciproca fedeltà né la possibilità di adottare un bambino. In relazione a questo, la giurisprudenza ha provveduto a colmare il vuoto legislativo consentendo agli omosessuali di adottare il figlio del partner biologico attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari. 

5. Le differenze tra unione civile e matrimonio


L’unione civile rispetto al matrimonio non prevede per la coppia né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione. Con il matrimonio la moglie aggiunge il cognome del marito al suo, mentre la coppia unita in modo civile può scegliere il cognome di famiglia o decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. In caso di scioglimento dell’unione civile, come scritto in precedenza, non è prevista la separazione. L’unione civile è riservata in modo esclusivo a coppie dello stesso sesso, mentre il matrimonio è ammesso esclusivamente tra due persone eterosessuali. 

6. Le differenze tra unioni civili e convivenze di fatto


L’unione civile anche rispetto alle convivenze di fatto presenta delle differenze. Le unioni civili tutelano esclusivamente l’unione di coppie omosessuali. La convivenza di fatto è rivolta a persone maggiorenni, omosessuali oppure eterosessuali, unite da legame affettivo che hanno deciso di non sposarsi né di unirsi civilmente, ma che desiderano tutelare i rapporti personali e patrimoniali. In simili circostanze la convivenza stabile viene accertata con una dichiarazione anagrafica. 

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