Le prove nell’ordinamento civile

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Le prove sono disciplinate sia dal codice civile sia dal codice di procedura civile.

Ci sono varie tipologie di prova, alcune simili a quelle penali, altre diverse, come ad esempio la prova legale assolutamente vietata nell’altro ramo processualistico.

Le prove nel ramo civile si differenziano in prove precostituite e costituende.

L’articolo 116 del codice di procedura civile adotta il principio del libero convincimento del giudice, rimettendo la valutazione delle prove, cosiddette prove libere, al suo “prudente apprezzamento”, fatte salve le norme di legge che in determinate circostanze conferiscono la natura di prove legali, e il codice civile prevede esplicitamente che esse non possano e non debbano essere oggetto della valutazione del giudice, il quale ne può esclusivamente prendere atto senza rilievo di ogni dubbio.

Le tipiche prove legali sono la confessione e il giuramento.

Le prove dirette e indirette

Le prove sono dirette o indirette a seconda che siano idonee a dimostrare subito un fatto senza nessuna azione logica, o viceversa.

Le prove indirette sono chiamate indizi.

L’azione logica che si deve compiere in relazione agli indizi si chiama “presunzione semplice”.

L’articolo 2727 del codice civile dispone che “le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

Si aggiunge all’interpretazione degli indizi come presunzioni “gravi, precise e concordanti” a norma  dell’articolo 2729 del codice civile.

La presunzione semplice non si può propriamente definire “mezzo di prova” ma azione di elaborazione della prova acquisita con diversi mezzi, diventando un altro strumento di convincimento del giudice, sempre sulla base di “indizi” e non di prove.

Le presunzioni si differenziano da quelle “legali” in vista della previsione dell’articolo 2727 del codice civile, che accenna anche la “legge” come fattore di convincimento in relazione agli indizi.

A questo proposito acquista rilievo la prova di “verosimiglianza” sufficiente quando il convincimento sia fondato su un fatto affermatosi “credibile” o “verosimile”, come in sede cautelare si tratta di “fumus boni juris”, che significa letteralmente il “fumo del bene giuridico”, che ritradotto sifgnifica il “sospetto dell’esistenza di un diritto”.

Gli “argomenti di prova” sono l’ultimo grado delle prove ma se si interpreta l’articolo 116 del codice di procedura civile, al comma 2, ci si trova di fronte a un elemento che si distacca dalle prove in sé:

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente (art. 117 recante l’interrogatorio non formale delle parti quindi fuori dalla circoscrizione del tribunale, fuori dal processo, e tendenzialmente nell’ufficio del giudice), dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Questo sottile aspetto di solito non potrebbe costituire fondamento per il giudizio di fatto, nonostante ci siano pronunce in senso contrario, né per l’agire della presunzione.

Una particolare figura che consente l’argomento di prova può essere ravvisata nel “principio di prova scritta” che l’articolo 2724 n1 del codice civile reputa come motivo di sorpasso degli inghippi che ostacolano l’ammissione della prova testimoniale.

In questa gerarchia “tripartita”, l’argomento di prova sta nell’ultimo gradino degli strumenti probatori, e non di prove in sé, perché hanno lo scopo dell’assunzione della prova a volte liberamente “apprezzabile” dal giudice che ne acquisisce l’essenza.

Per completare il quadro, questi mezzi di acquisizione della prova hanno un inconveniente di tipo interpretativo in relazione al poterli ritenere “ripartizione descrittiva” o “prescrittiva”.

Sono collocati nel Titolo V del Libro I del codice di procedura civile, nei “Poteri del Giudice”.

Si potrebbe pensare che, essendo un potere, si possa affidare il valore di “possibilità e facoltà”.

In realtà, stando all’interpretazione sostanziale, questo potere va inteso come “spiegazione dei doveri e, eventuali limitazioni, dell’operare del giudice”: il potere diventa quello che il giudice può e deve fare per esercitare la sua funzione al meglio e per garantire la certezza nelle prove durante il processo di cognizione.

Le prove secondo l’intensità della loro efficacia

A seconda della loro intensità probatoria, le prove possono essere distinte in prove piene o di verosomiglianza.

Le seconde sono richieste quando la legge non chiede un fatto pieno, ma semplicemente uno possibile.

Si può parlare di prova propriamente detta e argomento di prova, che si concretizza in un fatto che non è sufficiente a fondare il convincimento giudiziale, ma dal quale non si può non dipendere perché possibile punto di relazione dello stesso.

I principi e le regole

Esistono diverse regole che disciplinano le prove in genere.

Sono l’onere della prova, il dovere del giudice di giudicare anche senza prove o con prove insufficienti, i fatti costitutivi che devono essere provati da chi fa valere un diritto in giudizio, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato che devono essere opposti dalla controparte, di solito, ma non necessariamente, il convenuto.

Le presunzioni legali sono espedienti della tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell’onere della prova, ma ispirati dall’evidente finalità di facilitare la tutela alcune situazioni giuridiche.

L’assunzione dei mezzi di prova

L’assunzione dei mezzi di prova è disciplinata nel codice di procedura civile.

Per le prove precostituite, documentali, basta la produzione e la valutazione, mentre per quelle costituende c’è un cammino più macchinoso, basato su tre fasi:

istanza di ammissione, ammissione da parte dell’organo giudicante e assunzione della prova.

Il compito della direzione dell’assunzione delle prove è del giudice istruttore, che può assumere le prove direttamente, ad esempio sentendo i testimoni in udienza, oppure, può provvedere per mezzo di un incaricato, vale a dire, un consulente tecnico d’ufficio, cosiddetto CTU o perito.

Diversamente dal diritto penale, il diritto civile non ha un’apposita norma che vieti l’utilizzo delle prove contra legem.

Nei contenziosi si può utilizzare la prova ottenuta in modo illegale, nell’ambito dello stesso procedimento, oppure in procedimenti giudiziari di diversa natura.

Ogni procedimento è autonomo nella valutazione della legittimità dell’acquisizione della prova, che potrebbe essere accolta in un procedimento penale e non riconosciuta in un altro contenzioso.

L’acquisizione avvenuta in altri procedimenti può motivare l’acquisizione delle stesse nel processo civile per il fatto che nel diritto civile la valutazione di legittimità non è obbligatoria.

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