Le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento sono soggette a trattenuta IRPEF

Redazione 10/09/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 20482 del 6 settembre 2013, la V sezione tributaria della Corte di cassazione ha riconosciuto  che legittimamente il datore di lavoro ha  operato le ritenute sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento e che nessun rimborso è dovuto  al lavoratore. È stata così confermata la decisione dei giudici di appello in relazione al ricorso di un lavoratore  che aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso riguardante la trattenuta IRPEF operata dal datore di lavoro sulla somma alla quale quest’ultimo era stato condannato, a seguito di licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/1970.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno affermato che costituisce ius receptum che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione dì quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d’acconto.

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