Le condizioni di procedibilità

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Lo scritto vuole sottolineare che cosa sono e quali sono le condizioni di procedibilità, quando vengono richieste e quali conseguenze comporta la loro mancanza.

In alcune circostanze l’esercizio dell’azione penale non avviene d’ufficio quando il Pubblico Ministero viene a conoscenza di un determinato fatto, ma ha bisogno di un impulso specifico.

In relazione a determinati reati, la perseguibilità dell’illecito è subordinata al manifestarsi della volontà in questo senso da parte della vittima o di altri soggetti.

A questo proposito si  parla di condizioni di procedibilità, che sono:

la querela, l’istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.

La procedibilità a querela

La condizione di procedibilità che viene considerata principale è rappresentata dalla querela, la quale può essere definita come la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato manifesta la sua volontà di procedere nei confronti della persona colpevole.

La procedibilità a querela è disciplinata agli articoli che vanno dal 336 al 340 del codice di procedura penale.

Il titolare del relativo diritto può presentare la querela sia di persona sia attraverso un procuratore speciale, e lo può fare sia in modalità orale sia in modalità scritta.

A questo scopo, ci si deve rivolgere al Pubblico Ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria, oppure a un agente consolare all’estero.

Il termine massimo per potere agire è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, a norma di quello che viene stabilito dall’articolo 124 del codice penale.

Il diritto di querela, essendo un diritto disponibile, può essere oggetto sia di rinuncia preventiva sia, una volta esercitato, di remissione.

L’Istanza di procedimento

L’istanza di procedimento è la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato che viene commesso all’estero, da cittadini italiani o stranieri, e che se fosse stato commesso in Italia sarebbe stato procedibile d’ufficio, chiede che il Pubblico Ministero proceda nei confronti del reato stesso, disciplinata all’articolo 341 del codice di procedura penale.

L’istanza di procedimento, è una condizione di procedibilità analoga alla querela, per questo motivo segue le stesse forme, anche se con una grande differenza, determinata dal fatto che l’istanza di procedimento è irrevocabile.

Allo stesso modo della querela, anche l’istanza di procedimento si estende di diritto agli autori del fatto, è valida anche se dovesse essere proposta da una delle persone offese, può essere diretta anche nei confronti di ignoti e non dipende dall’utilizzo di formule sacramentali.

La richiesta di procedimento

La richiesta di procedimento, disciplinata all’articolo 342 del codice di procedura penale, è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria.

Ad esempio, il Ministro della giustizia, manifesta la volontà che il Pubblico Ministero possa procedere in relazione a un determinato reato.

Una simile condizione di procedibilità è prevista per determinati reati.

Si determina in relazione alla loro natura oppure per opportunità politica.

Ad esempio, per potere procedere in relazione a reati commessi in danno del Presidente della Repubblica si rende necessaria la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia.

La richiesta di procedimento deve essere presentata al Pubblico Ministero attraverso un atto sottoscritto da parte dell’autorità competente.

La polizia giudiziaria non ha competenze per poterla ricevere.

L’autorizzazione a procedere

L’autorizzazione a procedere una dichiarazione a discrezione e irrevocabile, con la quale un organo pubblico che sia estraneo all’organizzazione giudiziaria, dietro una richiesta del Pubblico Ministero, autorizza l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona, che ad esempio, può essere un Ministro, oppure in rapporto a un determinato reato, ad esempio i reati ministeriali.

 

A differenza dei casi, ha il ruolo di eliminare un ostacolo presente all’inizio o sopravvenuto all’esercizio dell’azione penale, ed è disciplinata agli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.

L’autorizzazione a procedere può essere concessa in modo esclusivo:

Da ognuna delle Camere, in relazione ai procedimenti a carico del Presidente del Consiglio o dai Ministri.

Da parte della Corte Costituzionale, per i procedimenti a carico dei suoi membri.

Da Ministro della giustizia, in relazione agli specifici reati per i quali è richiesta una simile  condizione di procedibilità.

Nel caso nel quale si sia proceduto a un arresto in flagranza di reato, l’autorizzazione dovrà essere richiesta subito dopo questo evento e prima dell’udienza di convalida, mentre, negli altri casi, dovrà essere richiesta entro trenta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

Quando si attende la concessione non è possibile procedere, in danno dell’indagato, al fermo di polizia giudiziaria, all’emissione di misure cautelari personali oppure a perquisizioni, intercettazioni, ispezioni, ricognizioni, confronti e individuazioni.

Se, però, ci sia stata flagranza di reato in un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio sono possibili, oltre all’arresto, le perquisizioni, domiciliari o personali.

La mancanza della condizione di procedibilità

Se attraverso un provvedimento di archiviazione, oppure attraverso una sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, viene dichiarata la mancanza della querela, dell’istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere è possibile esercitare l’azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona.

A questo scopo, si deve proporre in un momento successivo la querela, l’istanza o la richiesta, oppure deve essere concessa l’autorizzazione o deve venire meno la condizione personale che la rendeva necessaria.

Si può affermare di essere in presenza della stessa circostanza anche quando il giudice accerta che manca una condizione di procedibilità diversa dalle precedenti e quando, in seguito alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell’imputato, lo stato di incapacità cessa, oppure si accerta che è stato dichiarato in relazione a un errore.

Si potrebbe anche presentare la circostanza nella quale condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire e, fermo restando quello che si è scritto in relazione all’autorizzazione a procedere, in sua mancanza è possibile sia realizzare gli atti di indagine preliminare che siano ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova.

Se ci dovesse essere pericolo di ritardo, si dovrebbero assumere le prove previste dall’articolo 392 del codice di procedura penale in relazione all’incidente probatorio.

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