Le aste giudiziarie -scheda di diritto-

Scarica PDF Stampa
Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei Tribunali, e attraverso la quale il giudice dell’esecuzione, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, interamente o in parte, i creditori del processo.

     Indice

  1. I tipi di asta
  2. Le modalità di partecipazione alle aste
  3. La possibilità di esaminare i beni prima della offerta
  4. Che cosa viene venduto nelle aste

1. I tipi di asta

L’asta può avvenire secondo diverse modalità telematiche attraverso la vendita senza incanto.

La vendita senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.

L’asta prevede che, in caso di più offerenti, si svolga una gara.

La gara si svolge in udienza davanti al giudice o a un suo delegato, secondo determinate modalità.

Nella vendita senza incanto l’offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta, non è possibile revocarla e, se si è l’unico offerente, si è obbligati all’acquisto.

In caso di rifiuto si perde la cauzione.

L’aggiudicazione fatta in udienza è definitiva, fatti salvi i rari casi di istanza di assegnazione se il prezzo di aggiudicazione non raggiunga la base d’asta.

2. Le modalità di partecipazione alle aste

Le vendite relative agli immobili soggetti a esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai Magistrati del Tribunale, o per delega, dai notai, avvocati o commercialisti (Legge 3 agosto 1998, n. 302).

Chiunque può partecipare all’acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, con l’eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.).

Se l’offerente non vorrà o potrà partecipare fisicamente all’udienza, dovrà dare procura speciale notarile.

Nel caso nel quale l’offerente, nella sua offerta, non voglia rivelare il proprio nome (cd. offerta per persona da nominare), riservandosi di comunicarlo entro tre giorni dopo l’aggiudicazione avvenuta, si dovrà servire di un avvocato (art. 583 c.p.c.).

Le modalità dell’incanto sono contenute nell’ordinanza di vendita.

L’eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’incanto, l’ammontare della cauzione, la misura minima dell’aumento delle offerte e il termine, non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità di deposito (art. 581 c.p.c.).

L’offerta di partecipazione all’incanto deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale (Sezione Esecuzione Immobiliare o Sezione Fallimentare) oppure secondo le indicazioni del Delegato o Curatore, con l’indicazione della procedura e dei beni (Lotti) che si intende acquistare (art. 580 c.p.c.).

Alla domanda soggetta all’imposta di bollo di 16,00 euro si deve allegare di solito il 10% della offerta fatta.

Alcuni Tribunali chiedono anche, in aggiunta, un deposito per spese.

È necessario prendere in considerazione l’ordinanza del singolo giudice o l’avviso di vendita anche per sapere a chi deve essere intestato l’assegno (es. procedura esecutiva, oppure Giudice dell’Esecuzione o ancora Giudice del Fallimento, ovvero Fallimento o Notaio Delegato).

La domanda deve essere depositata di solito entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita.

La domanda è presentata in busta chiusa, senza che all’esterno sia indicato il nome dell’offerente (art. 571 c.p.c.), mentre è identificato chi materialmente la consegna.

Gli assegni sono inseriti all’interno della stessa.

Gli assegni, che valgono a titolo di anticipo sul prezzo e sugli oneri di aggiudicazione, vengono restituiti al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione.

In sede d’asta gli acquirenti effettuano rilanci a voce, con aumenti superiori al rilancio minimo stabilito nel bando.

Quando resterà un unico compratore interessato al rilancio, il lotto viene aggiudicato con un verbale di aggiudicazione temporanea.

Una volta in presenza di aggiudicazione, l’aggiudicatario deve versare nel termine, massimo 120 giorni, e nel modo indicato dal delegato alla vendita il prezzo oltre le imposte e le spese accessorie. In caso di inadempienza dell’aggiudicatario nel termine stabilito, il giudice pronuncia con decreto la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della intera cauzione e il  pagamento dell’eventuale differenza tra il proprio prezzo di aggiudicazione non saldato e un prezzo di aggiudicazione inferiore dell’asta successiva, a titolo di multa e dispone un altro incanto (art. 587 c.p.c.).

In alcuni casi le aste non ricevono offerte (cd. “asta deserta”): in questo caso è compito del giudice stabilire una data per un’altra asta, di solito con prezzo di partenza ridotto.


Potrebbero interessarti anche:


3. La possibilità di esaminare i beni prima dell’offerta

La legge (art. 560 c.p.c.) stabilisce che il giudice, in previsione della vendita, nomini un custode dei beni e che stabilisca nella sua ordinanza le modalità con i quali gli interessati all’acquisto possano prendere visione dei beni stessi.

Per gli immobili, il custode, in genere previo appuntamento, accompagna in loco gli interessati.

L’interessato ha anche diritto di consultare la relazione di stima che viene redatta, su richiesta del giudice, da un esperto da lui nominato.

In quasi ogni caso è possibile scaricare il documento dal sito del Tribunale, altrimenti si può interpellare il Custode o la Cancelleria.

4. Che cosa viene venuto nelle aste

Nelle aste giudiziarie possono essere venduti sia beni mobili sia immobili.

In ogni asta possono essere presenti uno o più lotti.

Si elencano di seguito le categorie di lotti più frequenti:

Asta mobiliare

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 16V Turismo (940) – Frontansicht, 12. März 2011, Düsseldorf.jpg

motoveicoli, autovetture, motocicli, furgoni, camion, autoarticolati, rimorchi, imbarcazioni, motori, autocarri, attrezzature, utensili, arredi casa, arredi ufficio, scaffalature, computer, impianti di produzione, strutture in legno e metallo, pannelli solari, frigoriferi, forni per pizza, oggetti d’arte, quadri, gioielli, abbigliamento, materie prime, semi lavorati, prodotti finiti.

Asta immobiliare

abitazione, albergo, alloggio, appartamento, azienda, azienda agricola, azienda commerciale, bifamiliare, cantina, capannone, capannone industriale, cava, complesso aziendale, complesso immobiliare, complesso industriale, edificio, edificio industriale, fabbricato, fabbricato commerciale, Fabbricato industriale, fabbricato rurale, garage, laboratorio, lastrico solare, locale, locale commerciale, locale magazzino, magazzino, monolocale, negozio, opificio, palazzina, pizzeria, podere, posto auto, ripostiglio, terreno, terreno edificabile, ufficio, unità immobiliare, villa, villino.

Volume consigliato

Aste giudiziarie

Il volume, con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA per ogni capitolo, presenta gli istituti giuridici che la normativa appresta a tutela del credito e segnatamente in relazione all’espropriazione mobiliare e immobiliare ponendo l’attenzione sulle ASTE GIUDIZIARIE (senza incanto e con incanto) attraverso le quali si può trasformare il bene sottoposto ad esecuzione (mobiliare o immobiliare) in denaro volto a soddisfare il diritto del creditore.Una specifica sezione, Casi Pratici Risolti, espone una casistica reale risolta nel diritto vivente. Non poteva mancare un capitolo relativo alle aste fallimentari che, per quanto possibile, si rifanno completamente alle norme del codice di procedura civile disciplinanti le espropriazioni mobiliari e immobiliari. Il Legislatore da ultimo ha introdotto l’art. 521 bis al codice di procedura civile rendendo, di fatto, non necessaria l’apprensione del bene nel caso di pignoramento di beni mobili registrati.Novellando, tra gli altri, l’art. 569 c.p.c. ha generalizzato la vendita senza incanto nei pignoramenti immobiliari ribadendo a più riprese che “il giudice provvede… (alla vendita con incanto) solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene…”.Inoltre ha reso l’introduzione del processo esecutivo completamente per via telematica (e non solo l’introduzione se si pensa alla disciplina delle aste telematiche obbligatoria per le piccole espropriazioni) e ha semplificato i tempi e le procedure per l’iscrizione a ruolo consentendo, tra l’altro, agli avvocati di autenticare i titoli esecutivi e tutti gli atti propedeutici al pignoramento. Infine ha automatizzato alcune ipotesi di estinzione dei pignoramenti e ciò al fine di tutela del patrimonio del debitore. Bruno Cirillo avvocato in Salerno, autore o coautore di diverse pubblicazioni giuridiche Requisiti hardware e software- Sistema operativo: Windows® 98 o successivi- Browser: Internet- Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)

Bruno Cirillo | 2015 17×24

32.00 €  30.40 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento