Le Agenzie dell’Unione Europea -Scheda di Diritto

Lorena Papini 29/12/23
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Le agenzie dell’Unione Europea sono organizzazioni indipendenti che svolgono compiti specifici per supportare l’UE nell’attuazione delle sue politiche e nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Ogni agenzia ha un campo di competenza definito e opera in settori specifici.
Per approfondire: Compendio di Diritto dell’Unione europea

Indice

1. Le Agenzie dell’Unione Europea: i compiti e i poteri


Ognuna delle agenzie UE opera in materie molto tecniche e specifiche secondo gli atti specifici che ne regolano l’operato. Attualmente esistono più di 30 agenzie decentrate, con personalità giuridica propria, che sono costituite per un periodo indeterminato e sono distinte dalle istituzioni dell’UE; esse contribuiscono all’attuazione delle politiche dell’UE e rafforzano la cooperazione tra l’UE e i governi nazionali, riunendo le competenze tecniche e specialistiche e le conoscenze disponibili a livello nazionale e delle istituzioni europee. Inoltre esistono 6 agenzie esecutive, e altre strutture che svolgono compiti assimilabili. Riportiamo alcuni esempi di agenzie con relative competenze:

  • Agenzia dell’Unione Europea per i medicinali (EMA): Valutazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario.
  • Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA): Sicurezza e regolamentazione nel settore dell’aviazione civile.
  • Agenzia europea per l’ambiente (EEA): Raccolta e diffusione di informazioni sull’ambiente, supporto alle politiche ambientali.
  • Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA): Miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione nell’UE.
  • Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA): Valutazione scientifica dei rischi legati all’alimentazione e alla sicurezza dei mangimi.
  • Agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera (Frontex): Supporto alla gestione delle frontiere esterne dell’UE.
  • Agenzia europea per la formazione di polizia (CEPOL): Formazione e sviluppo delle competenze delle forze dell’ordine.

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2. Quadro giuridico sulle Agenzie UE


L’Unione Europea regola le agenzie attraverso il quadro giuridico fornito dai Trattati dell’Unione Europea (TUE e TFUE). Il Regolamento (UE) n. 1382/2013 fornisce orientamenti sull’agenziamento esecutivo nell’UE, stabilendo le norme per la creazione e il funzionamento delle agenzie esecutive, ma di fatto non esiste una vera e propria normazione collettiva di questi enti. Le agenzie dell’UE sono altresì soggette al regolamento finanziario dell’UE, che dettaglia le norme finanziarie e di bilancio.
Ogni agenzia dell’UE può essere disciplinata da un atto legislativo specifico che ne stabilisce la creazione e le competenze. Ad esempio, l’Agenzia dell’Unione Europea per i medicinali (EMA) è regolamentata dal Regolamento (UE) 2019/6.
Le agenzie dell’UE partecipano al processo di bilancio dell’UE, e il Parlamento europeo svolge un ruolo di controllo sulle attività delle agenzie attraverso audizioni e relazioni. In generale, le agenzie devono rispettare i principi generali del diritto dell’UE, come la trasparenza, la proporzionalità e la tutela dei diritti fondamentali. La normativa specifica può variare in base alla natura e alle competenze di ciascuna agenzia, e si consiglia di consultare gli atti legislativi pertinenti e le norme specifiche di ciascuna agenzia per dettagli approfonditi.

3. L’Orientamento del 2012 e la trasformazione del ruolo delle Agenzie


L’ambiguità del ruolo delle Agenzie, dei loro poteri e del loro ruolo nella struttura dell’UE acquisisce un po’più di chiarezza nel 2012, quando il Parlamento, il Consiglio e la Commissione firmano una dichiarazione congiunta su un orientamento comune sulle agenzie decentrate, che ha segnato il passaggio da una gestione orientata alla conformità e alle finanze ad una più orientata alla performance (per approfondimenti sul punto: Morten Egeberg, Jarle Trondal & Nina M. Vestlund The quest for order: unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies, Journal of European Public Policy, 2015)
L’orientamento comune sottolineava che i direttori delle agenzie avrebbero dovuto fornire una rendicontazione più chiara in materia di performance. Proponeva tra l’altro una struttura di governance a due livelli a fini, ove possibile, di maggiore efficienza (consiglio di amministrazione e comitati esecutivi), programmi di lavoro annuali e pluriennali, relazioni annuali di attività, indicatori di performance per le agenzie e i rispettivi direttori, l’introduzione di sistemi di formazione del bilancio per attività/gestione basata sulle attività (ABB/ABM), valutazioni esterne periodiche ecc.
La Commissione elabora inoltre nel tempo diversi strumenti per sviluppare ulteriormente un quadro di gestione e monitoraggio orientato alla performance. Questi includevano il regolamento finanziario quadro delle agenzie (del 2013, poi abrogato e sostituito nel 2019), le linee guida per la stesura dei documenti unici di programmazione (DOCUP), che combinano il programma di lavoro annuale di una agenzia con un programma di lavoro progressivo triennale, le relazioni annuali di attività consolidate (CAAR) (2014, riviste nel 2020), che definiscono il quadro più recente per la formazione del bilancio, la performance e la governance delle agenzie decentrate, gli Orientamenti per legiferare meglio e lo Strumento per legiferare meglio (2017).
Insomma, le Agenzie, e l’ENISA in particolare, da strumenti consultivi di supporto alla Commissione sono diventati un indispensabile ponte tra le esigenze di uniformità dell’azione europea e l’azione necessariamente autonoma ed individuale degli Stati membri

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Lorena Papini

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