L’azione di esecuzione

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L’azione civile spetta ad un soggetto giuridico per la realizzazione di un diritto soggettivo del quale lo stesso è titolare.

Tra i vari tipi di azioni nominate si annovera, tra le altre, l’azione esecutiva, da intendersi come  azione destinata a realizzare, se non ci sia l’adempimento spontaneo del debitore, l’ottemperanza al giudicato, oppure al titolo esecutivo, attraverso un adempimento coattivo o forzoso, garantito dall’ordinamento giuridico.

L’ azione di esecuzione del giudicato è un particolare tipo di azione esecutiva, che assolve a una funzione di tutela cosiddetta “conformativa”, fondata su un principio costituzionale, il principio della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, collegato alla garanzia di cui all’articolo 24 della Costituzione.

L’azione esecutiva si realizza attraverso il processo esecutivo che, come quello di cognizione, nel quale è prevista la forma della sentenza anche per stabilire la regolarità del procedimento e la conseguente possibilità della pronuncia in merito, rappresenta l’esigenza di stabilire una sequenza procedimentale e legale di atti governati dal Giudice.

Il processo di esecuzione, come procedura esecutiva individuale, va distinto dalle procedure concorsuali e da quelle collettive (class action).

Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, che deve ottenere la soddisfazione dei propri interessi nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, con le modalità previste dal giudice.

Si affianca al processo di cognizione, rivolto all’accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna, vale a dire, alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

Il processo esecutivo presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo.

Il processo esecutivo e l’azione esecutiva che con esso si esercita, è imperniato sul titolo esecutivo, il quale costituendo la condizione necessaria perché sia fornita la tutela giudiziaria esecutiva, elimina altre indagini immediate di accertamento.

Esiste, però, un sistema di tutela, non esclusivamente per il debitore, ma anche per il creditore e per qualsiasi terzo che possa essere coinvolto nell’esecuzione, al fine di stabilire se l’azione esecutiva sia esercitata:

A tutela di un diritto esistente e dai e contro i soggetti legittimati

Secondo le regole che ne disciplinano lo svolgimento

Sui beni del debitore oppure dei terzi legittimamente assoggettati all’esecuzione

Questo sistema di tutele è rappresentato delle opposizioni esecutive, all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione, le quali costituiscono “rimedi giudiziali di fronte ad esecuzione minacciata o pendente, la quale sia materialmente o processualmente illegittima, e introducono processi di cognizione strutturalmente autonomi rispetto al processo di esecuzione, ma funzionalmente ad esso collegati, in quanto destinati a produrre effetti sul suo corso”.

Non si possono proporre prima dell’inizio dell’esecuzione né quando l’esecuzione sia terminata.

L’opposizione agli atti non si risolve in un semplice incidente del processo esecutivo, ma in un autentico giudizio incidentale di cognizione.

Il processo esecutivo si conclude normalmente con l’espropriazione forzata.

L’esecuzione forzata

L’esecuzione forzata costituisce una forma di tutela giurisdizionale che mira alla realizzazione coattiva, attraverso il giudice dell’esecuzione, dei diritti, previamente e formalmente accertati nel titolo esecutivo, sulla base delle norme poste nel libro terzo del codice di procedura civile, perché il debitore non ha prontamente dato esecuzione spontanea alla propria obbligazione oppure ha manifestato intento contrario.

L’esecuzione forzata è rivolta a ottenere un risultato uguale oppure equivalente a quello che avrebbe dovuto stabilire spontaneamente un altro soggetto, in attuazione di un obbligo giuridico.

Il libro quarto e sesto del codice civile ne disciplinano gli aspetti sostanziali, mentre in relazione  all’esecuzione del giudicato amministrativo esistono regole particolari.

Autorevole dottrina ha ritenuto che nel processo di esecuzione il giudice gestisce un contraddittorio eventuale, che si instaura a seguito di opposizione, per il quale la tutela del debitore ne risulterebbe normalmente attenuata.

Una tesi contrapposta sostiene che il giudice della esecuzione prima di compiere qualunque scelta procede alla audizione delle parti, di conseguenza l’organo giurisdizionale si trova sempre in una posizione di garanzia e tutela e l’azione non diventerebbe unilaterale.

L’esecuzione forzata è funzionale al raggiungimento di quello che è stato accertato in sede giurisdizionale nel processo di cognizione, oppure di quello che è riconosciuto in un titolo esecutivo stragiudiziale.

Il processo

In entrambi i casi il processo di esecuzione ha natura autonoma rispetto a quello di cognizione e si introduce con domanda giurisdizionale specifica rivolta agli organi dell’esecuzione.

Nei casi di esecuzione forzata generica, al di fuori delle ipotesi di esecuzione specifica, si incide sul patrimonio del debitore esecutato, i quali beni verranno destinati al soddisfacimento delle ragioni del creditore perché il debitore stesso è messo in posizione di soggezione.

Lo stesso si volge tra le due o più parti private, creditori e debitore, e coinvolge non esclusivamente il giudice, ma anche altri soggetti processuali pubblici nella veste di organi dell’esecuzione, il cancelliere, l’ufficiale giudiziario che addirittura ha una funzione propulsiva, il custode, lo stimatore, l’incaricato della vendita all’incanto.

Sono parti private oltre al debitore il terzo assoggettato alla esecuzione per il caso nel quale il debitore principale non adempia e i creditori che spiegano domanda accessoria rispetto al creditore procedente.

Nel processo esecutivo si applicano i principi dell’impulso di parte e della disponibilità dell’oggetto della domanda, per i quali lo stesso è introdotto dal creditore che esercita l’azione sia proponendo il pignoramento sia introducendo in alternativa la domanda di accertamento dell’obbligo di fare sia, ancora, promuovendo l’azione dell’ufficiale giudiziario per la consegna del bene mobile o il rilascio del bene immobile.

È il creditore che delimita le modalità di esercizio del diritto, scegliendo tra le varie modalità di esecuzione.

Si ritiene che il precetto sia solo atto prodromico, avente per alcuni anche effetti interruttivi della prescrizione, e che l’esecuzione abbia inizio solo col pignoramento.

L’attività preparatoria consiste principalmente nella notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, che è un atto di parte nell’ambito del quale vengono indicati, in modo dettagliato, gli importi dovuti, con l’avvertimento che, se gli importi indicati nell’atto non vengono pagati entro il termine di dieci giorni, si procederà ad esecuzione forzata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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