Lavoratori stranieri irregolari: responsabile penalmente chi se ne avvale

Redazione 01/07/11
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È penalmente responsabile non solo chi assume lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, ma anche chi, pur non avendo effettuato personalmente le assunzioni, se ne avvalga alle proprie dipendenze. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25615 del 27 giugno 2011. Gli Ermellini, sulla base di tale principio, hanno rigettato la tesi difensiva dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/1998 e condannato dai giudici di merito per aver occupato dei lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, secondo cui sarebbe punibile soltanto il soggetto che provvede all’assunzione materiale del lavoratore extracomunitario.

La Suprema Corte ha precisato che la norma incriminatrice punisce chi “occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno” e cioè sia chi procede all’assunzione, sia chi “occupi” tale manodopera alle sue dipendenze con riferimento all’occupazione nella sua totalità.

L’amministratore, quale legale rappresentante della società, aveva inoltre l’onere di impartire le direttive necessarie per assicurare assunzioni legittime e nel rispetto delle leggi vigenti in materia a nulla valendo la giustificazione di non essere a conoscenza dell’assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno.

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