Lavoratori alle dipendenze di una pubblica autorità di uno stato membro e riassunzione da un’altra pubblica autorità: contrasto con il diritto dell’UE (CGCE C 108/10)

Scarica PDF Stampa

Massima

Il diritto dell’Unione Europea osta a che i prestatori di lavoro trasferiti, anche quelli alle dipendenze di una pubblica autorità di uno stato membro riassunti da altra pubblica autorità, possano subire, per il mero fatto del trasferimento stesso, un peggioramento retributivo sostanziale.

Il passaggio del personale non può comportare il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale.

 

1. Premessa

 

Con la sentenza che qui si commenta la Corte di Giustizia Europea ha precisato che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di altra autorità (1) costituisce un trasferimento di impresa (2) quando tale personale sia costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di prestatori di lavoro in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto stato membro.

Quando un trasferimento porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e, inoltre, le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate all’anzianità lavorativa, l’art. 3 della direttiva 77/187/CEE osta a che i lavoratori trasferiti subiscano (3) un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo.

 

2. La normativa di riferimento


Nella sentenza de qua si fa riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti  della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nonché di vari principi generali del diritto.

Come si legge testualmente nella decisione in commento, “tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una donna  ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito al mancato riconoscimento, a seguito del trasferimento della sig.ra  alle dipendenze del Ministero, dell’anzianità di servizio che la medesima aveva maturato presso il comune, suo originario datore di lavoro.

In seguito all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), il cui termine di recepimento scadeva, per gli Stati membri, il 17 luglio 2001, l’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 era così redatto:

«(a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva”.

 

3. Conclusioni


Nella decisione in commento la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha ribadito l’illegittimità di un inquadramento comportamento un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri prestatori di lavoro alle dipendenze del cessionario.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq), Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di  alta formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

 _______
(1) Addetto alla fornitura di servizi ausiliari comprendenti compiti di custodia e assistenza amministrativa (nelle scuole).
(2) Ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di altri parti di stabilimenti.
(3) Rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento.

Sentenza collegata

50695-1.pdf 188kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Rinaldi Manuela

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento