L’attività di indagine del pubblico ministero

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Il pubblico ministero, quando acquisisce la notizia di rato, la iscrive nell’apposito registro.

Successivamente, svolge le indagini preliminari, che sono rivolte alla determinazione dell’esercizio all’azione penale.

 

Le circostanze a favore dell’indagato

Il pubblico ministero esegue gli accertamenti necessari sui fatti e sulle circostanze che vanno a favore della persona che deve essere sottoposta alle indagini.

 

Nel portare avanti la sua attività, non si può limitare a prendere in considerazione in modo esclusivo  gli elementi che si presentano contro questo soggetto, deve prendere in considerazione la situazione nel suo complesso e in svolgere le relative indagini.

 

Gli accertamenti e i rilievi

Il pubblico ministero, in seguito, rivolge la sua attività agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, e per svolgere questi compiti, per i quali si richiedono competenze specifiche, si avvale di uno o più tecnici (art. 359 c.pp.).

 

In presenza di circostanze nelle quali questi accertamenti assumono il carattere dell’irripetibilità “il pubblico ministero, avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”, in modo che si proceda in contraddittorio all’accertamento (art. 360 c.p.p.).

In questa circostanza il magistrato invia per posta all’indagato e alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si intendono violate, della data e del luogo del fatto e con un invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).

Durante le indagini, può anche procedere al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, rispettando le indicazioni delle quali all’articolo 359 bis del codice di procedura penale.

 

Le persone o cose individuate

Nella circostanze nella quale sia necessario allo scopo della prosecuzione immediata delle indagini, il pubblico ministero procede a individuare le persone, le cose, oppure altro che può essere oggetto di percezione sensoriale (art. 361 c.p.p.).

 

Le informazioni e l’interrogatorio

Il pubblico ministero durante le indagini, compie di persona l’esame dei soggetti informati sui fatti (art. 362 c.p.p.), anche se questa attività potrebbe essere delegata alla polizia giudiziaria.

Procede all’esame delle persone imputate in un procedimento collegato, oppure delle persone imputate di un reato collegato a quello per il quale si procede (art. 363 c.p.p.), purché siano assistite da un avvocato difensore.

 

Il pubblico ministero procede di persona ad effettuare l’interrogatorio dell’indagato (art. 364 c.p.p.), al quale l’avvocato difensore ha diritto di assistere.

Si potrebbe presentare l’eventualità che anche l’effettuazione dell’interrogatorio sia delegata alla polizia giudiziaria.

L’ispezione delle persone e delle cose e il confronto

Il pubblico ministero deve procedere anche all’ispezione delle persone, delle cose e dei luoghi sulle quali o nei quali si ritenga di potere accertare che ci siano le tracce, gli altri effetti materiali del reato e l’individuazione di persone.

Se deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi.

L’avvocato difensore ha sempre il diritto di assistere allo svolgimento di questa attività

(art. 364 c.p.p.).

 

Allo stesso modo, e sempre con il diritto di assistere dell’avvocato difensore, il pubblico ministero effettua  il confronto dell’indagato con altri indagati o con le persone informate dei fatti o imputate in un procedimento o di un reati collegati a quello per il quale si procede, quando questi soggetti abbiano reso dichiarazioni che non siano conciliabili su circostanze importanti per l’accertamento del reato (art. 364 c.p.p.).

L’avvocato difensore ha diritto di  essere presente al compimento di questa attività che può anche essere delegata alla polizia giudiziaria.

 

Le dichiarazioni in modo spontaneo dell’indagato

Non si deve dimenticare che chi viene a sapere che si stanno svolgendo indagini nei propri confronti si può presentare al pubblico ministero e rilasciare dichiarazioni spontanee (art. 374 c.p.p.).

 

La perquisizione e il sequestro

Il pubblico ministero, può disporre con decreto motivato, la perquisizione personale “quando esiste il fondato motivo di ritenere che qualcuno nasconda sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato” o la perquisizione locale “quando esiste il fondato motivo di ritenere che queste cose si trovino in un determinato luogo oppure che nello stesso sia possibile eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso”.

La perquisizione può essere relativa anche a un sistema informatico o telematico quando esiste il fondato motivo di ritenere che nello stesso si trovino “elementi, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato” (art. 247 c.p.p.).

 

Attraverso un decreto motivato, viene disposto anche il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti allo stesso, necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.).

 

Simili attività possono anche essere delegate alla polizia giudiziaria.

 

L’avvocato difensore ha la facoltà di assistere sia alla perquisizione sia al sequestro senza essere preavvisato.

 

Le intercettazioni

Il pubblico ministero, per alcune ipotesi di reato, realizza di persona l’intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, oppure ne può delegare l’esecuzione alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione da richiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP).

 

“Nei casi di urgenza, quando esiste il fondato motivo di ritenere che dal ritardo sia possibile che derivi grave pregiudizio alle indagini” il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato entro e non oltre 24 ore al GIP che entro 48 ore deciderà sulla convalida con decreto motivato.

In presenza di mancata convalida “l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati della stessa non possono essere utilizzati” (art. 267 c.p.p.).

 

Gli atti di indagine preliminare

Gli atti di indagine preliminare che il pubblico ministero ha svolto, devono essere documentati (art. 373 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo determinate modalità.

 

Esse sono:

 

Redazione di un verbale di denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente, interrogatori e confronti con la persona sottoposta alle indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, informazioni sommarie assunte da persone informate dei fatti, interrogatorio di persone imputate in un procedimento o reato collegati a quello per cui si procede, accertamenti tecnici non ripetibili.

 

Redazione di un verbale riassuntivo delle altre attività svolte

 

Annotazione degli atti a contenuto semplice o di rilevanza limitata.

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