L’abbandono del tetto coniugale: conseguenze per l’addebito

Redazione 25/06/20
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Quando il matrimonio attraversa una crisi si dovrebbe sempre cercare di dialogare con il coniuge in modo civile, cercando di chiarirsi. Se il rapporto dovesse risultare irrecuperabile e si pensa di allontanarsi da casa per andare a vivere altrove, si potrebbe violare l’obbligo di coabitazione e subire, in sede di separazione, una pronuncia di addebito. Questo significa che verrebbe attribuita la colpa per la fine del matrimonio e non si avrebbe nessun diritto all’assegno di mantenimento.

Indice

1. Il dovere della convivenza


Il vincolo del matrimonio impone ai coniugi il dovere di condividere il tetto coniugale e convivere nella stessa casa, salvo siano presenti altre esigenze, ad esempio di carattere lavorativo. Secondo la giurisprudenza, per “tetto coniugale”, oltre al domicilio domestico, si deve intendere ogni luogo che può essere identificato come la sede abituale del nucleo familiare.

2. Allontanamento dalla casa coniugale precedente alla separazione


L’allontanamento dalla casa coniugale che avvenga prima della separazione è lecito se è in atto una grave crisi. La legge non impone di continuare la convivenza con il coniuge se la situazione matrimoniale è degenerata e non esistono possibilità di recupero. In presenza di valide motivazioni l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo. Ad esempio, se un marito violento picchia la moglie, o se c’è molta conflittualità tra i coniugi che potrebbe arrecare danni psichici ai figli. Quello che viene punito è l’allontanamento definitivo, vale a dire quando il coniuge non vuole ritornare a casa senza avere un motivo giustificato. Si deve agire con cautela e dimostrare che l’allontanamento è la soluzione migliore perché la convivenza non può più andare avanti. La scelta di allontanarsi dalla casa coniugale senza giustificato motivo potrebbe fare sorgere una pronuncia di addebito della separazione, che significherebbe attribuire la responsabilità della separazione a carico del coniuge che si è allontanato, che perderebbe il diritto all’assegno di mantenimento, perché il coniuge che decide di andare via di casa con l’intenzione di non ritornare rende impossibile la prosecuzione della convivenza. Se la fine del matrimonio dipende dall’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito. La colpa della separazione viene attribuita al soggetto che ha violato il dovere di coabitazione. Esempio: Una moglie decide di andarsene da casa perché ha conosciuto un altro uomo. In simili circostanze il marito può chiedere al giudice di dichiarare la separazione attribuendo l’addebito, vale a dire la colpa, alla moglie perché il matrimonio è entrato in crisi a causa del suo atteggiamento. L’abbandono della casa coniugale deve essere confermato dal rifiuto di volerci ritornare. Se durante una lite uno dei coniugi dovesse dire “stanotte vado a dormire dai miei genitori”, oppure “me ne vado da casa sino a che non sarai rinsavito”, non è di sicuro una dimostrazione della volontà del coniuge di non fare più ritorno a casa. La pausa di riflessione non è punita. L’abbandono del tetto coniugale non comporta in automatico l’addebito della separazione. Perché si abbia è necessario che l’allontanamento: Sia la causa della crisi coniugale e non una sua conseguenza. Se la convivenza tra i coniugi era insostenibile anche in precedenza, perché il matrimonio era finito  da diverso tempo, sarà lo stesso difficile una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ha violato il dovere di coabitazione. Sia stato determinato da una giusta causa, vale a dire da determinate circostanze, da determinati avvenimenti o dal comportamento dell’altro coniuge. Ad esempio, il marito che picchia la moglie, le vessazioni fisiche e psicologiche, le infedeltà ripetute oppure le ingerenze da parte dei parenti. In simili casi l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo. Non si può parlare di rottura del vincolo coniugale a causa dell’allontanamento dalla casa coniugale, se sia avvenuto nel contesto di una situazione compromessa. Il coniuge che chiede l’addebito della separazione deve fornire la prova che a causare la separazione sia stato l’allontanamento dalla casa coniugale da parte del coniuge. A questo proposito, potrebbero essere utili le testimonianze dei genitori o di altri soggetti terzi, per dimostrare che l’allontanamento abbia determinato la rottura del matrimonio.

3. L’allontanamento dalla casa coniugale attraverso un accordo scritto


Se la convivenza coniugale diventa intollerabile, ma non si è attuata la separazione, i coniugi possono concordare per iscritto l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei due, al fine di non rischiare la pronuncia di addebito.


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4. Il coniuge che decide di allontanarsi da casa insieme ai figli


Si può verificare il caso nel quale un coniuge si allontani dalla casa coniugale insieme ai figli. In presenza di simili circostanze è obbligato a indicare indirizzo e recapito telefonico per risultare reperibile in caso di situazioni di urgenza. L’altro coniuge avrà sempre il diritto di incontrare i figli e passare del tempo con loro, a meno che non ci sia una diversa disposizione da parte del giudice. Non si può impedire all’altro coniuge di vedere i figli sino a quando il giudice non abbia preso provvedimenti sulla questione.

5. Allontanamento dalla casa coniugale e risarcimento


La violazione degli obblighi coniugali può dare diritto anche a un risarcimento del danno non patrimoniale. L’allontanamento dalla casa coniugale e la pronuncia di addebito della separazione di per sé non sono sufficienti a porre in essere una responsabilità risarcitoria.

6. L’allontanamento dalla casa coniugale e le sue conseguenze in passato


L’allontanamento dalla casa coniugale non costituisce più un reato. Nonostante questo, la legge penale punisce con la reclusione sino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro, l’abbandono del “domicilio domestico” quando da esso derivi una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, vale a dire, quegli obblighi che oltre ad essere legati al mantenimento economico della famiglia, costituiscono anche protezione e sostegno reciproco. Questo significa che l’allontanamento dalla cosa coniugale è punibile nel caso nel quale comporti il mancato rispetto dell’obbligo di assistenza familiare. Ad esempio, se un marito che decide di andare via da casa e la moglie non ha uno stipendio adeguato che le consenta di mantenersi.

7. La recente pronuncia della Corte di Cassazione


La Corte di cassazione – Sezione Vi civile – con la sentenza 23 giugno 2020 n. 12241 ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale vale sempre come addebito di separazione.

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