Abbandono della casa coniugale: quando è lecito andare via

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Se durante il matrimonio uno dei due coniugi abbandona la casa coniugale, rischia di subire il cosiddetto “addebito”, che ha come conseguenza l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge.

Se il coniuge che abbandona la casa coniugale fa mancare i mezzi economici ai suoi familiari, può essere incriminato penalmente.

Esistono però alcuni casi nei quali la legge ammette l’allontanamento, definitivo o transitorio.

In questo articolo vedremo quando l’abbandono della casa coniugale è lecito, vale a dire, quando non comporta nessuna conseguenza legale.

Per poterlo comprendere  si dovrà partire dalle conseguenze giuridiche che hanno determinato un simile  comportamento.

      Indice

  1. I rischi dell’abbandono della casa coniugale
  2. Quando è consentito l’abbandono della casa coniugale
  3. L’abbandono della casa coniugale per breve tempo
  4. L’abbandono della casa coniugale a causa di una crisi

1. I rischi dell’abbandono della casa coniugale

L’abbandono della casa coniugale senza un giustificato motivo rappresenta una causa di addebito nell’ipotesi nella quale ci sia la separazione o il divorzio e lo stesso sia causato proprio da un simile comportamento e non da altre ragioni precedenti.

L’addebito consiste nell’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio che il giudice dichiara a carico del coniuge che ha violato gli obblighi del matrimonio, tra i quali è compreso anche il dovere di convivenza.

L’addebito non implica risarcimenti o pene, comporta esclusivamente una duplice sanzione:

  • L’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento se ci dovessero essere i presupposti.
  • La perdita dei diritti sull’eredità dell’ex coniuge.

Se la persona in questione, allontanatosi dalla casa familiare è quella dal quale reddito dipende il sostentamento esclusivo o principale degli altri membri della famiglia, la stessa può essere querelata per il reato di violazione degli obblighi familiari.

Questo accade se ad essere stato abbandonato sia esclusivamente l’altro coniuge oppure anche i figli minorenni o maggiorenni non ancora autonomi dal lato economico.

2. Quando è consentito l’abbandono della casa coniugale

Il primo caso nel quale l’abbandono della casa coniugale non viene sanzionato con l’addebito si ha quando esista una giusta causa.

Questo accade, ad esempio, quando un coniuge è vittima delle violenze fisiche o delle vessazioni dell’altro che ne pregiudichino l’integrità psicofisica.

In simili casi l’allontanamento rappresenta una forma di autotutela ed è consentito dalla legge.


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3. L’abbandono della casa coniugale per breve tempo

L’abbandono della casa coniugale che viene sanzionato dalla legge è quello definitivo, vale a dire,  che avviene con l’intenzione di non farvi più ritorno o senza l’indicazione di una data, a breve termine, entro la quale il ritorno avverrà.

L’abbandono per breve tempo della casa coniugale, ad esempio un fine settimana, non comporta addebito.

Potrebbe accadere a causa di un litigio non irreversibile oppure nel caso nel quale sussista la cosiddetta “pausa di riflessione”, che non abbia carattere definitivo o insicuro in relazione alla sua durata.

4. L’abbandono della casa coniugale a causa di una crisi

Se davanti al giudice, dopo avere proposto il ricorso di separazione, si aggiunge una richiesta di addebito della stessa, come la proposizione della domanda di annullamento del matrimonio, si ha una giusta causa di allontanamento dalla casa familiare, o del rifiuto di fare cessare un precedente allontanamento, sia in relazione al coniuge che ha iniziato il giudizio, sia in relazione al coniuge nei confronti del quale il giudizio stesso è promosso.

La giurisprudenza (Trib. Latina, sezione I, sentenza 23 luglio 2022 n. 1547) , ha chiarito che il volontario abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che l’allontanamento non si sia verificato in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era da tempo diventata intollerabile.

Nei casi nei quali il matrimonio dovesse essere in crisi prima dell’abbandono della casa coniugale, l’allontanamento del coniuge non può essere considerato la causa della fine del matrimonio e non rappresenta fonte di addebito.

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