La vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità

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La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con una recente sentenza, si è pronunciata sulla questione della vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità.

Prima di entrare nel merito della pronuncia, scriveremo qualcosa sul codice del consumo e vedremo in che cosa consistono la responsabilità contrattuale del venditore, la garanzia per vizi della cosa venduta e altre tematiche relative.

Il Codice del consumo e le sue caratteristiche

Il codice del consumo è una legge emanata con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti del consumatore.

Venne emanato ai sensi dell’articolo 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione Europea per la protezione del consumatore.

Per gli obblighi che derivano dalla partecipazione all’Unione, le norme sono state lentamente recepite anche dall’Italia.

La norma è stata modificata nel corso del tempo.

La modifica più rilevante è quella apportata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto la possibilità per i consumatori di esperire un altro tipo di azione legale, detta azione collettiva.

Il codice del consumo riceve aggiornamenti periodici, con cadenza quasi annuale.

Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, raggruppati o no in associazioni, che vede in questo caso come fornitore lo Stato e gli enti pubblici.

Il provvedimento ha raccolto molte disposizioni sparse, semplificando la consultazione di gran parte del repertorio di difesa del consumatore, mentre per i professionisti del settore ha rappresentato una agevolazione meno rilevante.

Non sono state inserite normative come la regolamentazione del multi-level marketing, non è stato fatto, nessun richiamo al documento elettronico come strumento di comunicazione della volontà di recedere da parte del consumatore, malgrado il D.P.R. 523/1997 abbia equiparato il documento elettronico a quello cartaceo.

La normativa in materia di documenti elettronici è contenuta in due norme, il DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativo al testo unico sulla documentazione amministrativa, e il d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), che anche se all’inizio sono stati dettati per i rapporti con le amministrazioni pubbliche valgono anche per i rapporti tra privati.

La struttura del codice del consumo

Il Codice è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi nei quali il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

L’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale

La regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo

Le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici

La sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo

Le associazioni dei consumatori e l’accesso alla Giustizia.

Il codice è strutturato in sei parti:

Parte I: si trovano la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista

Parte II: si trovano le disposizioni concernenti l’educazione del consumo, le informazioni che devono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale

Parte III: si trovano le norme in materia contrattuale

Parte IV: si trovano la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi.

Si trovano anche le regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti

Parte V: si trovano le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori

Parte VI: contiene tutta una serie di disposizioni finali tra i quali l’art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo

La Responsabilità contrattuale del venditore

Ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 206/2005 per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o agire in altro modo sul bene di consumo, se esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Emerge la responsabilità del venditore o del produttore.

Ai sensi dell’articolo 131, questa responsabilità è in capo al venditore finale, al quale, nelle ipotesi di responsabilità nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile a un’azione o a un’omissione del produttore, di un precedente venditore della stessa catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, è attribuito diritto di regresso, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili che fanno parte della sopra menzionata catena distributiva.

Ai sensi dell’articolo 133, la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia stessa o nella relativa pubblicità.

In relazione agli articoli 128 e 131 del decreto legislativo n. 206/2005 individuanti l’esistenza, nell’ipotesi di prodotti difettosi, di un obbligo giuridico in capo al venditore finale, nei confronti del consumatore, è preclusa l’azione diretta nei confronti del produttore.

L’unica responsabilità contrattuale può essere azionata dal consumatore nei confronti del suo diretto venditore.

La garanzia per vizi della cosa venduta

In tema di vendita di beni di consumo, l’articolo 130 del decreto legislativo n. 206 del 2005 contiene una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità presente al momento della consegna, mentre, come previsto dall’articolo 135 del menzionato decreto legislativo, negli altri casi di inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione, sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità e prova.

La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, dove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile oppure eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, anche se non espressamente contemplato dall’articolo 130, comma 2, del codice del consumo, e al fine di garantire allo stesso uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per l’unico risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 135, comma 2, del codice del consumo (Cassazione civile, sentenza del 20/01/2020 n. 1082).

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