La tutela del modello e del design e le differenze con il brevetto

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a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Non si può brevettare l’aspetto esteriore dei prodotti. Il termine “brevetto” in questo caso non è corretto. Ciò che si può brevettare è un’ invenzione che si concretizzi in una soluzione originale ad un problema tecnico mai risolto prima.

L’estetica del prodotto si può comunque tutelare. Come? Con la registrazione del design o del modello.

La premessa

La precedente può sembrare una frase confusa, ed in effetti lo è se non si conosce chiaramente la differenza tra la tutela concernete il brevetto e quella relativa al design e al modello.

Chiariamo dunque, di seguito, le caratteristiche di queste due diverse forme di tutela.

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Il modello e il design

La protezione del design e del modello si riferisce quindi  all’aspetto estetico di un prodotto: con il design si tutela il disegno, con il modello la forma.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può depositare un modello o un design; il diritto alla tutela spetta all’autore del modello o del design o al suo avente causa.

L’articolo 31 del codice della proprietà industriale italiano disciplina quanto segue:

“Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

Lo stesso afferma il Regolamento CE 12.12.2001, numero 6 del 2002 in tema di disegni e modelli europei.

I modelli ed i disegni devono avere determinati requisiti per poter essere depositati: devono essere nuovi nel senso di originali e quindi non devono essere stati mai divulgati precedentemente alla data di presentazione della domanda di registrazione o prima della data di priorità, se è stata rivendicata.  In pratica, un modello o un design per poter essere registrato non deve quindi identico o simile ad altri, deve cioè differire in dettagli non irrilevanti.

Inoltre un modello o un design deve avere carattere individuale cioè l’impressione generale che deve suscitare nell’utilizzatore informato deve essere diversa da quella che viene suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro modello o qualsivoglia altro disegno che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o prima della priorità, sempre se quest’ultima è stata rivendicata.

Non possono costituire oggetto di registrazione come modelli o disegni le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate solo dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Si chiarisce inoltre che con una sola domanda si può chiedere la registrazione di più modelli e di più disegni ma solo se questi sono destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli, ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo di Locarno.

Cosa si intende per classificazione di Locarno? E’ il sistema di classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La durata del titolo del modello e dei disegno è quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e può essere prorogata per un massimo di venticinque anni, versando le tasse ogni quinquennio.

Il brevetto

Diverso è il brevetto con il quale si tutela un’invenzione, si tutela cioè la soluzione di un problema tecnico non risolto allo stato della tecnica e quindi sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo.

Il brevetto per invenzione è disciplinato dall’articolo 45 del codice della proprietà industriale italiano. Oggetto del brevetto sono le invenzioni aventi alcune caratteristiche: devono essere nuove, devono implicare un’attività inventiva e devono essere atte ad avere un’applicazione industriale. Il brevetto può quindi consistere in un nuovo prodotto o in un nuovo procedimento o in un miglioramento di questi: in questo ultimo caso si parla di brevetto per modello di utilità.

Il brevetto viene concesso al titolare dell’invenzione, dietro richiesta corredata dai seguenti documenti: le rivendicazioni (trattasi di un documenti nei quali deve essere descritta l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo al punto di permettere ad un esperto del settore di attuare l’invenzione), il riassunto (è un documento nel quale viene sinteticamente specificata l’invenzione) nonché la descrizione (in questo scritto si specificano le caratteristiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione purché siano chiare, complete ed idonee a consentire a ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione); devono inoltre essere depositati i  disegni raffiguranti l’invenzione.

La concessione del brevetto è devoluta all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che accerta la regolarità della domanda, la liceità e la brevettabilità dell’invenzione ma non l’effettiva titolarità del diritto in capo al richiedente.

Una volta concesso, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per venti anni, senza possibilità di rinnovo.

Non sono brevettabili:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici);

i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

le presentazioni di informazioni;

le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che affinché possa essere brevettata deve trattarsi di un’invenzione dotata di novità, attività inventiva ed industrialità.

In conclusione

La tutela brevettuale e quella riguardante i disegni ed i modelli concernono, come analizzato nel dettaglio, due diversi aspetti dei prodotti tuttavia la finalità è, in linea di massima, la medesima: proteggere la propria creazione da eventuali copie.

Occorre dunque valutare, caso per caso, quale sia la forma di protezione più adatta alle proprie esigenze.

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