La sentenza di nullità del matrimonio può essere delibata anche successivamente al divorzio

Redazione 19/06/12
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A deciderlo è la Corte di Cassazione (sent. n. 9844 del 15 giugno 2012).

Il matrimonio concordatario può dunque essere annullato per immaturità di uno dei coniugi anche se la coppia è stata sposata per parecchi anni e anche se sia già intervenuta la pronuncia di divorzio che abbia deciso in merito al mantenimento e ad altri aspetti.

La delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio per difetto di consenso, riscontrata la presenza nei nubendi di un vizio psichico, tale da comportare l’inettitudine a comprendere i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, non è incompatibile con l’incapacità di intendere e di volere di cui parla l’articolo 120 del codice civile con riferimento alla invalidità del matrimonio civilistica.

Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica non va contro i principi dell’ordinamento trovando anzi una conferma negli stessi, anche nei casi in cui la convivenza successiva al matrimonio sia durata parecchio tempo.

Con riferimento al divorzio, la Cassazione afferma che la relativa domanda ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo, questi aspetti non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario e che invece si fondava proprio su specifici aspetti inerenti la esistenza dei presupposti per contrarre validamente il vincolo.

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