La sentenza di non luogo a procedere

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Spesso dai vari mass media, televisione, radio, giornali, si sente parlare o si legge di “sentenza di non luogo a procedere”.

In questa sede cercheremo di scrivere qualcosa in merito e di spiegare di che cosa si tratta nel carattere specifico.

La sentenza di non luogo a procedere, secondo il diritto processuale penale viene emessa al termine dell’udienza preliminare quando il Giudice per le Udienze Preliminari (GUP), anche in seguito a

un’ istruzione probatoria, ritenga o accerti che ci siano degli elementi incompleti o contraddittori in relazione a una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell’azione, al fatto che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non sussiste.

La sentenza di non luogo a procedere, di conseguenza, rappresenta una delle alternative che il giudice ha a disposizione alla fine dell’udienza preliminare, in principale “contrapposizione” al decreto che dispone il giudizio.

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I motivi del non luogo a procedere

L’articolo 425 del codice di procedura penale, rubricato “sentenza di non luogo a procedere”, al comma 1 recita:

Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo”.

Le ragioni per le quali l’imputato può essere prosciolto in udienza preliminare corrispondono in modo integrale a quelle che impongono il proscioglimento dello stesso in sede di dibattimento.

Non esiste però una completa sovrapposizione, perché non viene contemplata l’ipotesi del reato commesso da persona non imputabile.

A questo proposito le motivazioni per le quali l’imputato può essere prosciolto sono se sussiste una causa che estingue il rato, se sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se risulta che il fatto non sussiste, se il fatto non è contemplato dalla legge come reato, se risulta che l’imputato non ha commesso il fatto, se risulta che il fatto non costituisce reato.

Le circostanze nelle quali ci sono prove insufficienti o contraddittorie

In relazione a quello che accade nelle ipotesi di insufficienza o contraddittorietà delle prove, si deve ricordare che prima dell’avvento della legge 479/99 veniva ritenuto che esclusivamente la prova positiva della sussistenza delle cause di proscioglimento potesse essere in grado di fare in modo che il giudice emanasse una sentenza di non luogo a procedere.

Ne derivava che a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sentenza non poteva essere emanata.

Lo scenario al quale ci si rivolge è cambiato con la l. 479/99, che ha modificato l’articolo 425 del codice di procedura penale, stabilendo adesso che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi che vengono acquisiti risultano essere insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Se si considera che l’imputato può sempre formulare la richiesta di giudizio abbreviato, il pubblico ministero si deve lo stesso presentare in udienza preliminare con delle prove sufficienti per potere procedere all’immediata decisione di condanna.

Si sceglierà per l’archiviazione nelle situazioni di insufficienza o di contraddittorietà della prova.

 

Se si dovesse svolgere un’udienza preliminare con elementi di prova che vengano ritenuti insufficienti o contraddittori, il giudice dovrà applicare il comma 3 dell’articolo 425 del codice di procedura penale e decretare il rinvio a giudizio se dovesse avere motivo di ritenere che la situazione di dubbio sulla responsabilità dell’imputato possa venire meno in relazione alle modalità di acquisizione della prova in dibattimento.

In caso contrario, procederà con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

I contenuti della sentenza di non luogo a procedere

L’articolo 426 del codice di procedura penale introduce quali sono i contenuti necessari della sentenza di non luogo a procedere, vale a dire:

L’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata

Le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo e le generalità delle altre parti private

L’imputazione

L’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

Il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati

La data e la sottoscrizione del giudice.

Se il giudice dovesse essere impedito, la sentenza viene sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione.

La sentenza è nulla se è priva della motivazione, se è incompleta in uno dei suoi elementi essenziali, oppure se è priva della sottoscrizione del giudice.

La condanna del querelante

Se l’imputato dovesse essere prosciolto per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto, il querelante vine condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

Se c’è domanda, dovrà rifondere le spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto.

Se c’è colpa grave, al risarcimento dei danni all’imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda.

L’impugnabilità

In relazione all’impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, l’articolo 428 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per Cassazione può essere proposto:

Dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale

Dall’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

Dalla persona offesa ma esclusivamente nei casi di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, a meno che la persona si sia costituita parte civile.

Sull’impugnazione decide la Suprema Corte di Cassazione in camera di consiglio.

La sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione ha efficacia preclusiva allo stato degli atti.

Se si dovessero presentare altre circostanze, è suscettibile di revoca.

Senza la revoca il pubblico ministero non può esercitare un’altra azione penale nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, non può svolgere indagine e neanche chiedere una misura cautelare.

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