La seconda casa non può essere assegnata al coniuge affidatario

Redazione 08/07/11
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A stabilirlo è stata la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 4 luglio 2011, n. 14553).

Ad avviso dei giudici di legittimità, requisiti indispensabili affinché una casa venga assegnata come abitazione familiare al coniuge affidatario della prole nel giudizio di separazione o divorzio sono innanzitutto la circostanza che la suddetta abitazione sia stata il punto di riferimento stabile della vita della famiglia quando questa era unita; occorre, altresì, che i figli conviventi siano minorenni ovvero, se maggiorenni, non autonomi su di un piano economico.

Nel caso di specie uno dei coniugi aveva chiesto l’assegnazione di una casa estiva per recarsi a vivere lì con la prole. Il tribunale, in primo grado, gliela aveva negata. Viceversa la Corte d’Appello aveva vagliato un serie di circostanze che testimoniavano che l’acquisto della seconda casa era stato effettuato in vista di un futuro trasferimento, e che di fatto già era stata abitata dalla famiglia sia pur senza continuità.

Più precisamente, ad avviso del giudice d’Appello la seconda casa in questione, per l’importo del prezzo di acquisto, del relativo mutuo acceso, della tipologia di arredamento, denotava la volontà dei coniugi di adibire il fabbricato, acquistato allo stato rustico, ad abitazione coniugale, e rispetto a ciò si erano create anche delle aspettative da parte dei figli. Di conseguenza privare gli stessi, già costretti a subire le conseguenza della crisi familiare, anche della possibilità di avere il proprio centro di affetti ed interessi non era auspicabile: quindi era stato deciso in senso favorevole all’assegnazione della seconda casa al coniuge affidatario.

Contro la decisione l’altro coniuge proponeva ricorso per cassazione, e la Corte suprema di legittimità ribaltava il verdetto, sul presupposto che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso quale centro di affetti e interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare, è consentita solo con riguardo all’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano disponibilità. (Lucia Nacciarone)

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