La scuola non può negare l’iscrizione se non prova la falsa residenza

Redazione 21/06/11
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Lo ha stabilito con una sentenza il Consiglio di Stato (sent. 3410 del 7 giugno 2011).

L’organo di giustizia amministrativa ha dichiarato illegittimo il rifiuto di un’amministrazione di procedere all’iscrizione di un alunno che aveva presentato domanda pochi giorni dopo aver effettuato un cambio di residenza. Ad avviso della direzione scolastica il cambio di residenza non era di fatto mai avvenuto e lo studente avrebbe beneficiato di un requisito meramente formale per ottenere l’iscrizione in quella scuola. Il padre del ragazzo aveva presentato ricorso al Tar, che decideva per l’accoglimento, sul presupposto che il rifiuto dell’iscrizione era avvenuto in base ad una semplice congettura dell’amministrazione, e che non risultava provata la falsa residenza.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza, condannando anche l’amministrazione al pagamento delle spese legali.

Il supremo consesso di giustizia amministrativa ha precisato che la domanda di iscrizione non può essere rifiutata se manca la prova che l’alunno non possegga i requisiti previsti; il rigetto della domanda sulla base di informazioni assunte per le vie brevi è da ritenersi illegittimo, ed in particolare c’è una presunzione di attendibilità del certificato di residenza presentato dal richiedente l’iscrizione. La diversa residenza che giustificherebbe il diniego va in ogni caso provata.  

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