La rinuncia nel giudizio amministrativo(Cons. di Stato N.05971/2011)

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Nel giudizio amministrativo la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha concluso, configura una causa estintiva del giudizio che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Nel giudizio amministrativo la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha concluso, configura una causa estintiva del giudizio che comporta, anche se nel Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non è contenuta una norma specifica di eguale tenore rispetto all’art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (che pure è stato abrogato con l’art. 4, punto 10, dell’allegato 4 del Codice), l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Inoltre, la rinuncia al ricorso ed agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell’appellato vittorioso non si configura come rinuncia in senso tecnico, ma va qualificata nell’ambito delle fattispecie di improcedibilità dell’appello, in ragione della perdita di interesse al ricorso originario, ex art. 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, e della conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Sentenza collegata

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Mariangela Claudia Calciano

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