La responsabilità dell’agenzia nella compravendita immobiliare

Redazione 23/09/11
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Con la sentenza n. 19095 del 19 settembre 2011 la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità dell’agente immobiliare nei casi in cui il bene venduto sia risultato pignorato.

Ad avviso dei giudici di legittimità, che hanno condiviso il ragionamento fatto in primo e secondo grado di giudizio, si configura una vera e propria truffa a carico del mediatore che, non usando l’ordinaria diligenza, ometta di compiere le necessarie verifiche per assicurarsi che l’immobile oggetto della compravendita sia libero da pesi o da vincoli, rispondendo nei confronti dell’acquirente della falsità delle informazioni fornite.

 Infatti se è vero, da un lato, che l’agente non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto di trasferimento mediante le visure catastali ed ipotecarie, dall’altro è anche vero che non può basarsi sulle semplici dichiarazioni, anche scritte, del venditore.

Nello specifico la Corte ha chiarito che il criterio della media diligenza professionale richiesto «comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato».

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