La procura alle liti

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La procura alle liti rappresenta l’atto con il quale la parte investe l’avvocato difensore del ruolo di suo rappresentante in giudizio, conferendo allo stesso lo ius postulandi.

La procura consente anche di informare la controparte e l’ufficio dell’avvenuto incarico, anche in relazione alle finalità delle comunicazioni e notificazioni che devono essere effettuate all’avvocato  difensore.

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La procura consente anche di informare la controparte e l’ufficio dell’avvenuto incarico, anche in relazione alle finalità delle comunicazioni e notificazioni che devono essere effettuate all’avvocato  difensore.

La procura alle liti nel processo civile, è disciplinata all’articolo 83 del codice di procedura civile, il quale, dopo avere stabilito che quando la parte sta in giudizio con il ministero di un avvocato difensore, lo stesso deve avere una procura, e precisa che la procura alle liti può essere generale o speciale.

La procura generale

La procura generale viene definita in questo modo quando attraverso la stessa l’avvocato difensore assume il potere di rappresentare il cliente in quelle cause che lo vedono protagonista, sia come attore sia come convenuto.

Non si dipende dall’espressa indicazione delle liti alle quali è relativa la procura.

Nonostante questo, quando la parte rappresentata da un avvocato con procura generale si costituisce in giudizio, non risulta essere mai sufficiente che la procura stessa sia semplicemente richiamata.

Si deve provvedere lo stesso al suo deposito.

In relazione alla procura generale alle liti, si deve osservare quali siano i suoi rapporti con gli enti collettivi.

Si deve tenere in considerazione il caso nel quale la stessa venga rilasciata da una persona fisica in qualità di organo di una persona giuridica.

In presenza di simili circostanze, ipotesi, se il soggetto cessi dalla sua carica e la stessa venga ad essere ricoperta da un altro soggetto, la procure nei confronti dell’ente collettivo resterà valida lo stesso.

La volontà dello stesso è stata espressa nel conferimento della procura generale, anche se questo è avvenuto a mezzo di una persona fisica.

La procura generale è un atto del rappresentato e non del rappresentante e potrà cessare di produrre i suoi effetti esclusivamente con una diversa manifestazione di volontà dell’unico soggetto che viene rappresentato.

Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso di procura generale alle liti che viene rilasciata da una parte, la quale sia anche rappresentante di un altro diverso soggetto, esclusivamente in relazione ai suoi interessi di carattere personale.

In presenza di simili circostanze, il procuratore generale alle liti non si può mai ritenere un “ex” se è legittimato a rappresentare anche il soggetto rappresentato da chi gli abbia rilasciato la procura.

La procura generale e la nomina di procuratori speciali

La procura generale alle liti non ricomprende tra i poteri che è di per sé idonea a conferire anche quello di nominare un altro diverso procuratore speciale.

La nomina in questione non rappresenta una manifestazione esterna del potere di rappresentanza processuale, ma, caso mai, esclusivamente del diverso potere di rappresentanza sostanziale.

Questo non significa che insieme e in modo contemporaneo alla procura generale alle liti non sia possibile anche conferire una forma di rappresentanza sostanziale, legittimando in questo modo il procuratore generale a nominare altri procuratori.

La procura speciale

Si ha la procura speciale quando la stessa attribuisce all’avvocato difensore il potere di stare in giudizio per il cliente esclusivamente per una o più liti.

In questo caso, è necessario che le controversie abbiano come caratteristica saliente l’unitarietà materia, oppure che siano collegate in modo specifico e oggettivo.

Il codice di procedura civile stesso afferma che la procura speciale può essere apposta anche in mo do diretto,in calce oppure a margine del primo degli atti ai quali è relativa, vale a dire, della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, della memoria di nomina di un altro avvocato difensore.

Se si dovesse decidere di conferirla in un modo simile, l’avvocato difensore dovrebbe certificare l’autografia della sottoscrizione della parte.

In presenza di simili circostanze, la sottoscrizione del cliente, e di conseguenza, la certificazione da parte dell’avvocato difensore, possono essere impugnati esclusivamente attraverso querela di falso.

Il codice di procedura civile, sempre all’articolo 83, precisa che la procura si considera come apposta in calce anche nel caso nel quale la stessa venga rilasciata su foglio separato, purché lo stesso sia congiunto in modo materiale all’atto al quale risulta essere relativo.

Lo stesso si deve dire nel caso nel quale la stessa venga rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto attraverso una firma digitale che sia congiunto all’atto al quale è relativo con gli strumenti informatici individuati dal Ministero della giustizia da un apposito decreto.

 

La procura speciale obbligatoria

Si rende opportuno precisare che in alcune circostanze è lo stesso ordinamento a richiedere che la facoltà di rappresentare una parte in giudizio venga conferita attraverso una procura speciale.

Ne costituisce un un esempio il ricorso per Cassazione.

A norma dell’articolo 365 del codice di procedura civile, il ricorso in cassazione è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

A questo proposito è opportuno segnalare la sentenza della Corte di cassazione numero 6000/2015, con la quale i giudici della seconda sezione hanno precisato che, in sede civile, l’avvocato difensore può instaurare in modo valido un giudizio di cassazione esclusivamente se gli è stata rilasciata una procura speciale.

Se la stessa non dovesse essere contenuta a margine o in calce del ricorso o controricorso, deve essere stata rilasciata prima della notificazione del ricorso, oppure del controricorso che contiene il ricorso incidentale.

La procura deve anche investire in modo espresso l’avvocato difensore del potere di proporre ricorso per cassazione e deve essere rilasciata in un tempo successivo alla sentenza oggetto dell’impugnazione.

Secondo la giurisprudenza prevalente l’elencazione della quale all’articolo 83 del codice di procedura civile, si deve ritenere tassativa, diversamente la dottrina esclude la tassatività ritenendo che la legge richiede esclusivamente che la procura venga apposta su un atto che debba essere depositato prima della costituzione.

Ci sono anche orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la procura conferita su un atto diverso da quelli elencati che venga depositata all’atto della costituzione è valida lo stesso se la controparte non solleva contestazioni specifiche.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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