La prevenzione incendi nella Seveso

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ABSTRACT
           
Il presente contributo mette in rilievo le competenze del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla normativa Seveso.
 
 PREMESSA
           
Le direttive comunitarie c.d. “Seveso II”[1] e ”Seveso III”[2] dettano disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dell’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro e del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
 
1)      LA NORMATIVA SEVESO PER LE ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
 
La disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 238 del 2005, "è riconducibile al disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativo alla tutela dell’ambiente" e incide su una “pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di interventi regionali nell’ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia”. L’art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) stabilisce che «La Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti.. A tal fine, la Regione: a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonché, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 25, le modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo; c) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante». Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 334/99, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Inoltre, il d.m. 9 maggio 2001[3], disponendo che «le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto», nonché «il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica» (art. 2, commi 1 e 3), conforterebbero che la prevenzione ed il controllo sui rischi di incidenti rilevanti è riconducibile anche a materie attribuite alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente.
 
2)  LA PREVENZIONE INCENDI
 
Il decreto legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 [4], operando nella logica della semplificazione e delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla difesa civile.
La prevenzione incendi è la “ funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dell’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione” (art.13).
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che esercita le relative attività attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Per quanto sopra, alla disciplina della prevenzione incendi è applicabile l’art. 118 della Costituzione per l’esigenza di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative e uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale.
Il “Certificato di Prevenzione Incendi” attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art.16).
Ai fini del rilascio del “Certificato Prevenzione Incendi”, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno.
In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco può acquisire le valutazioni del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi e avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
Tale Comitato, istituito nell’ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi, svolge in particolare il seguenti compito: su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l’effettuazione delle visite tecniche, nell’ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso (art.22).
Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina per l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l’istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica (art.17).
Su proposta del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’interno determina gli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, inoltre: a) esercita la vigilanza e il controllo sui servizi di prevenzione ed estinzione incendi aziendali, al fine di assicurarne l’efficienza ed il normale funzionamento; b) cura la preparazione tecnica delle squadre antincendi aziendali.
Tali competenze sono state affermate in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell’adozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi- parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell’Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell’area normativa della prevenzione incendi.
Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell’Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l’altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al D.P.R. n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.
Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato sul decreto legislativo n. 139 del 2006 in esame, in cui si afferma che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad “assicurare standard uniformi di sicurezza per l’incolumità delle persone e si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che l’attrazione a livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possono essere organizzate e regolate solo dalla legge statale.
Di particolare interesse, anche per le attività a rischio di incidente rilevante, sono:
          l’art. 15 che disciplina l’emanazione di norme tecniche di prevenzione incendi;
          l’art. 16 che determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965 e del D.P.R. n.577/1982;
          l’art. 19 che introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria;
          l’art. 20 che riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall’art.5, comma 1, della legga n. 818/1984 in materia di sanzioni penali.
Relativamente a tale aspetto, il decreto legislativo n. 139 del 2005 tiene conto dei rilievi della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990; la previsione della sanzione penale, infatti, è stata ancorata alla introduzione di maggiore specificità, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l’introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità, la condotta penalmente rilevante (l’impiego di prodotti infiammabili o esplodenti che comportino, in caso d’incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni).
A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che la legge non ha potuto indicare in modo particolareggiato; si trtta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1965, tuttora vigente e applicabile, come confermato d recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale, Sez.III, snt. N. 45064 del 24/11/2003).
 
  3)  LA PREVENZIONE INCENDI NELLA NORMATIVA SEVESO
 
Le attività a rischio di incidente rilevante (soggette al D.Lgs.334/99), che sono soggette anche ai controlli di prevenzione incendi, rientrano tra quelle elencate nell’allegato al decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982 e/o nelle tabelle A) e B) annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n.689.
 Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco procede al rilascio e/o al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (art.17 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.577 e art.17 del D.P.R. 10 giugno 2004, n.200) secondo le procedure semplificate di prevenzione incendi stabilite dal decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2001, emanato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.334/99.
Con il parere n. 4097/2003, il Consiglio di Stato [5] ha chiarito che le innovazioni normative in materia di prevenzione degli infortuni e dei disastri, recate in particolare dal D.P.R. 420/94 e dal D.Lgs. 334/99, hanno valenza speciale rispetto alle precedenti previsioni legislative e regolamentari esprimendo l’avviso che, ai fini del rilascio della concessione per l’impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili, prevista dall’art. 52 del codice della navigazione e dall’art. 47 del regolamento per la navigazione marittima, il Ministero dell’Interno esprima il proprio parere ai competenti organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del Comitato Tecnico Regionale o Interregionale per la prevenzione incendi (art. 20 del D.P.R. 577/82) nella composizione appositamente integrata da un funzionario della Polizia di Stato.
Fino all’attuazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in base alle procedure semplificate di prevenzione incendi previste dall’art. 26 del D. Lgs. 334/99 – decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2001 [6] – per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l’espletamento della procedura di cui all’articolo 21 viene esaminata dal Comitato Tecnico Regionale, nella composizione integrata prevista dall’art.19.
Le conclusioni del Comitato vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del “Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200 [7] conferma l’attuale regime autorizzativo basato sul rilascio del “Certificato di Prevenzione Incendi” e specifica le competenze e responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e gestione dell’attività.Il D.P.R. 200/2004 , inoltre, ha apportato alcune limitate modifiche al D.P.R. 577/1982 (regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi da parte degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco); le modifiche riguardano   la composizione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi (art.20 del D.P.R. 577/82), la definizione del Certificato Prevenzione Incendi (art.17 del D.P.R. 577/82) e le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Dopo l’attuazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, fermo restando quanto previsto dall’art.18 e dall’art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99, sarà necessario aggiornare il D.M. 19 marzo 2001 [6] e prevedere, nell’ambito del prescritto accordo di programma Stato/Regione, uno specifica intesa tra ciascuna Regione ed il Ministero dell’Interno al fine di definire le modalità di raccordo con le procedure di prevenzione incendi di cui al D. Lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006 ed al D.P.R. n. 577/82, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 177/2004 del 26 gennaio 2004 [8], ha confermato le previsioni del Ministero dell’Interno sull’opportunità di ampliare la composizione del Comitato (compiti indicati nell’art.11 del D.P.R. 577/82) con la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei Ministeri (politiche agricole e forestali, ambiente e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti, lavoro e politiche sociali), del Consiglio nazionale delle ricerche e delle istituzioni scientifiche universitarie, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi dei professionisti esperti in prevenzione incendi, delle Organizzazioni Sindacali e delle Confederazioni dell’industria e del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di esperti della “piccola industria”, della “proprietà edilizia” e dell’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
La nuova, aggiornata, composizione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ribadisce la rilevanza interdisciplinare della prevenzione incendi (art.2 del D.P.R. 577/82) e conferma tale istituzione quale tavolo permanente di confronto dialettico tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli esponenti della società civile, presupposto indispensabile per una condivisione degli obiettivi e delle scelte nel delicato settore della sicurezza e della prevenzione incendi.

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti ai controlli di prevenzione incendi, pertanto, il Certificato Prevenzione Incendi attesta il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del gestore (cfr. art. 5 e art. 7 del D.Lgs. 334/99);

2

per tali attività, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, che partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/99 nonché alle Commissioni di accertamento sopralluogo di cui all’art. 4 del D.M.19/03/2001, rilascia il CPI a valle della procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. 334/99, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso D.M. 19/03/2001.

Tale decreto, all’art. 8, stabilisce che “le determinazioni espresse dal Comitato al termine dell’istruttoria di cui all’art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi ”.
La Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato e costituita da almeno tre componenti (dirigenti e/o funzionari dei Vigili del Fuoco, componenti del CTR ed esperti designati in analogia a quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 577/82, funzionari di Pubblica Sicurezza designati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 420/94) ha il compito di verificare l’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi (cfr. decreto 4 maggio 1998 nella sezione che stabilisce i criteri di progettazione antincendio in mancanza di specifiche regole tecniche).
La Commissione, qualora riscontrasse incompletezze o incongruità, riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti in argomento evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26/11/2003 [9].
 
 Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 407 del 26 luglio 2002, viene sancito che la disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante è riconducibile al disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, relativo alla tutela dell’ambiente.
D’altra parte, i lavori preparatori relativi a detto articolo della Costituzione inducono a considerare che l’intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.
Anche nella fattispecie in esame, del resto, emerge dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente. A questo proposito occorre, innanzi tutto, ricordare che nei "considerando" della citata direttiva 96/82/CE si afferma, tra l’altro, che la prevenzione di incidenti rilevanti è necessaria per limitare le loro "conseguenze per l’uomo e per l’ambiente", al fine di "tutelare la salute umana", anche attraverso l’adozione di particolari politiche in tema di destinazione e utilizzazione dei suoli. Più specificamente, il citato decreto legislativo di recepimento n. 334 del 1999, dopo avere, all’art. 1, premesso che il decreto stesso contiene disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a "limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente", all’art. 3, comma 1, lettera f), definisce "incidente rilevante" l’evento che "dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente". E gli stessi concetti vengono sostanzialmente ribaditi anche negli artt. 7, comma 1, e 8, commi 2 e 10, cosicché si può fondatamente ritenere, in riferimento alle norme citate, che il decreto in esame attenga, oltre che all’ambiente, anche alla materia "tutela della salute", la quale, ai sensi dell’art. 117 Cost., rientra nella competenza concorrente delle regioni.
 Anche le competenze relative alla materia della "protezione civile" possono essere individuate in alcune norme del citato decreto, come, ad esempio, l’art. 11, l’art. 12, l’art. 13, comma 1 lettera c), comma 2 lettere c) e d), l’art. 20 e l’art. 24, le quali prevedono essenzialmente la disciplina dei vari piani di emergenza nei casi di pericolo "all’interno o all’esterno dello stabilimento". Infine, alcune norme, come, in particolare, i citati artt. 5, commi 1 e 2, ed 11 dello stesso decreto, sono riconducibili anche alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, egualmente compresa nella legislazione concorrente.
 
Nella sentenza n. 303 del 2003, la Corte Costituzionale ha precisato che la disposizione dell’art. 118 Cost., in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa statale, ove ricorra la necessità dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative.
Infatti, laddove è necessario assicurare l’esercizio unitario di funzioni amministrative, come nel caso della disciplina della prevenzione incendi, la fonte normativa non può che quella  statale.
 
4) CONCLUSIONI
Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi costanti livelli di sicurezza (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003). Altri compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all’art.117, lettera d, della Costituzione, e, con riguardo ai secondi, alla “protezione civile”.
Le nuove competenze attribuite dal decreto legislativo n. 139 del 2005 rafforzano il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’espletamento dello specifico compito istituzionale della prevenzione incendi in stretta collaborazione con gli Enti operanti nel territorio, che sono rappresentati nel C.T.R. medesimo (Regioni, Province, Comuni, Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
Pertanto, l’attività del C.T.R. nella composizione integrata da un funzionario della Polizia di Stato, sia nel settore della prevenzione incendi sia nel controllo delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, deve tenere conto, da una parte, dell’evoluzione tecnologica della produzione e dei sistemi di gestione della sicurezza e, dall’altra, della necessità di pianificare le emergenze con l’obiettivo di “prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente” (art.1 del D.Lgs.334/99).
 Ing. Concetto APRILE [10]


 
[1] La direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 9 dicembre 1996 è stata recepita con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
 
[2] La direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 (in GUCE del 31 dicembre 2003) è stata recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
 
[3] Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (in S.O. n. 151 alla G.U. n. 138 del 16 giugno 2001) recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
 
[4] Decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 (in S.O. n. 83 alla G.U. n .80 del 5 aprile 2006) concerne ilRiassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoc (.)”.
 
[5] Parere del Consiglio di Stato n. 4097/2003 (Ad. Sez. I) sul quesito posto dal Ministero Interno in ordine alla procedura per il rilascio della concessione per per l’installazione ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili ed esplosive ai sensi degli artt. 52 del codice della navigazione e 47 del regolamento di navigazione marittima.
 
[6] Decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2001 (in G.U. n .80 del 5 aprile 2001) recante “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante”.
 
[7] D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200 (in G.U. n. 184 del 7 agosto 2004) concerne ilRegolamento recante modifiche al D.P.R. 29 luglio 1982, n.577 (.).
 
[8] ] Parere del Consiglio di Stato n. 177/2004 (Ad. Sez. Consultiva per gli atti normativi del 26/01/2004) sulle modifiche al D.P.R. 577/82, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore della prevenzione incendi.
 
[9] Parere del Consiglio di Stato n. 3510/2003 (Ad. Sez. II del 26 novembre 2003) sul quesito posto dal Ministero Ambiente e Tutela del territorio in merito all’interpretazione ed applicazione dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, recante disposizioni in attuazione della direttiva 96/82/CE in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
 
 [10] Dirigente Superiore del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Area Rischi Industriali
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Aprile Concetto

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