La prescrizione dell’azione disciplinare può essere eccepita solo se non sono richieste ulteriori indagini fattuali

Redazione 11/10/13
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Biancamaria Consales

Così hanno deciso le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di cassazione, che con sentenza n. 22956 del 9 ottobre 2013, hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un avvocato.

Questi i fatti. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente inflisse la sanzione disciplinare dell’avvertimento ad un avvocato per aver falsamente dichiarato di essere in possesso della procura speciale di un proprio assistito, così rimettendo la querela sporta nei confronti di un terzo ed incassando una somma di denaro a transazione della controversia.

Il professionista, impugnando, con ricorso in cassazione, la decisione del Consiglio Nazionale Forense, ha sostenuto, tra le altre motivazioni, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, posto che la rimessione della querela avvenne in data 14 giugno 2005 e “dopo quasi otto anni dai fatti sulla vicenda non risulta ancora sceso il sindacato”.

Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, nella considerazione che la questione è stata posta per la prima volta in sede di legittimità e vale la regola secondo cui “nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali.

Nella specie – hanno affermato i giudici –, la delibazione della questione comporta una serie di indagini in fatto, nella considerazione del concorrente principio di diritto secondo cui nella fase del procedimento disciplinare di carattere amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine preposto costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione, con effetti istantanei, l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento, audizione di testimoni, ecc.) o decisoria”.

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