La polizia giudiziaria

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L’articolo 55 del codice di procedura penale, rubricato “funzioni della polizia giudiziaria”, recita:

“La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria”.

Anche quando la polizia agisce dietro impulso del pubblico ministero o del giudice che li autorizza a compiere determinati atti, si tratta sempre di poteri che spettano alla polizia giudiziaria, ma la quale esecuzione è ordinata dall’autorità giudiziaria.

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La ratio legis della norma

Da quello che emerge attraverso gli studi del codice di rito, la polizia giudiziaria svolge un’attività prevalentemente investigativa.

Si tratta di un compito che ha una funzione centrale perché se le prove si acquisiscono nel dibattimento, le fonti di prova vengono acquisite in larga parte nel corso delle indagini preliminari. Si deve anche rilevare che le funzioni di polizia giudiziaria non si esauriscono in quelle indicate nell’articolo in questione, il quale tende a indicarle tipizzando la formalità degli atti che la polizia giudiziaria può compiere e trasferisce alle altre previsioni l’individuazione concreta delle modalità di esecuzione degli stessi.

La polizia giudiziaria ha la facoltà di compiere sia atti tipici come anche atti atipici che, nel rispetto della legge, siano rivolti all’individuazione del responsabile e a ricostruire il fatto di reato.

Il ruolo della polizia giudiziaria

Il fondamentale ruolo svolto dalla polizia giudiziaria al sorgere delle indagini preliminari si coglie anche dalla collocazione unitaria, riunita sotto il Titolo III, compiuta dal legislatore.

La notizia di reato è raccolta da parte della polizia giudiziaria attraverso l’azione di vigilanza e di impedimento nei confronti della commissione di illeciti, sia penali sia amministrativi.

Questo con la precisazione che le attività necessarie per le decisioni relative all’azione penale sono sempre a carico del pubblico ministero.

Allo stesso modo le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art. 56 c.p.p.).

Il comma 1 del presente articolo si occupa dell’attività svolta dalla polizia anche di sua iniziativa, ponendo in essere una tripartizione.

In relazione all’attività informativa, essa consiste nell’acquisire la notizia di reato, con l’apprensione diretta o con la ricezione (art. 330 c.p.p.), e in un tempo successivo la riporta al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

L’attività investigativa consiste nella ricerca dell’autore del reato, con i mezzi dei quali all’articolo 348 del codice di procedura penale.

L’attività assicurativa descrive l’attività con la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento e simili le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale, o in altra sede, a seconda del procedimento.

Lo stesso comma 1 prende in considerazione anche l’obbligo di raccogliere altro che possa essere utile al fin e di applicare la legge penale e l’obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori.

Attraverso il primo principio si tendono a ricomprendere quegli elementi utili per l’applicazione della legge penale, come ad esempio il verbalizzare il comportamento del soggetto autore del reato oppure la gravità del danno.

Il secondo principio è tipico della polizia di sicurezza.

Il comma 2 descrive le attività della polizia giudiziaria su delega o su ordine dell’autorità giudiziaria.

In relazione al pubblico ministero, si evidenziano gli articoli 378 e 348, comma 3 sull’attività guidata, nonché 370  del codice di procedura penale, sugli atti delegabili.

In relazione al giudice, la presenza della polizia giudiziaria può essere da lui richiesta per l’accompagnamento coattivo dell’imputato o di altre persone, per l’esecuzione di misure cautelari personali e reali, le perquisizioni e i sequestri.

Il comma 3 stabilisce che le funzioni delle quali sopra sono svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, così come definiti dall’articolo 57 del codice di procedura penale.

Lo svolgimento delle funzioni della polizia giudiziaria

L’articolo 56 del codice di procedura penale, rubricato “Servizi e sezioni di polizia giudiziaria” recita:

Le funzioni di polizia giudiziaria  sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:    

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria

c) dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

La polizia giudiziaria svolge attività di indagine sia in modo autonomo, sia su delega dell’autorità giudiziaria.

La dipendenza dall’autorità giudiziaria, diversamente da quanto previsto in passato, assume connotati di carattere funzionale.

Le loro attività vengono esaltate dall’ampiezza dei poteri attribuiti al pubblico ministero soprattutto nel corso delle indagini preliminari.

L’intensità dei poteri che spettano al pubblico ministero si riflettono sulla capacità di agire della polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria

L’articolo 57 del codice di procedura penale, rubricato “ufficiali e agenti della polizia giudiziaria” recita:

“Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”.

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