Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. pen. art. 131-bis; Cod. proc. pen., art. 411, co. 1-bis
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Indice
1. La questione: la nullità del provvedimento d’archiviazione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti dell’udienza fissata ex art. 127 cod. proc. pen., per effetto dell’opposizione formulata dalla persona offesa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 409 e 411 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto l’archiviazione era stata disposta in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e senza preventivamente restituirgli gli atti per la notifica dell’avviso ai sensi dell’art. 411-bis cod. proc. pen., come pacificamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto le disposizioni generali di cui agli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il contraddittorio circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018; Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017).
Nel caso in esame, quindi, per la Corte di legittimità, avendo il pubblico ministero formulato richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ed avendo la persona offesa formulato opposizione in riferimento a tale richiesta, il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l’archiviazione per tenuità del fatto, era incorso in una palese violazione della specifica disposizione di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per cui il provvedimento impugnato doveva essere annullato senza rinvio, nonché doveva essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per quanto di competenza.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. il quale, come è noto, dispone quanto segue: “Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5”, cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, in linea con quanto asserito dalla stessa Cassazione in precedenti provvedimenti, che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è affetto da nullità se emesso senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto le disposizioni generali di cui agli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il contraddittorio circa la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. proc. pen..
Va da sé quindi che ove si archivi, per particolare tenuità del fatto, de plano, invece di ricorrere alla procedura preveduta da questo articolo 411, co. 1-bis, cod. proc. pen., ben si può ricorrere per Cassazione richiamando questo approdo ermeneutico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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