La figura del giudice nel processo penale

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Giudice penale: l’analisi della figura

Il giudice penale è l’organo giudicante all’interno del procedimento e del processo penali.

Nonostante l’organo giudicante in questione sia il frutto di una distinzione rispetto ad altri giudici di altri rami dell’ordinamento giuridico, ci sono vari tipi di giudice penale.

La distinzione più generica è tra giudice ordinario e giudice speciale.

In relazione alla composizione dell’organo si può distinguere in:

Giudice monocratico: giudice di pace, giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), Tribunale in composizione monocratica.

Giudice collegiale: Tribunale in composizione collegiale, Corte d’Assise, Corte d’appello, Corte d’Assise d’appello, Corte di Cassazione.

Un giudice è incompatibile quando si realizzano dei presupposti previsti dalla legge.

Gli atti compiuti dal giudice incompatibile, nonostante la dottrina li ritenga nulli, per la giurisprudenza costituiscono solamente motivo di astensione e ricusazione.

Per atti compiuti in precedenza, il giudice penale è incompatibile col proprio ruolo nei casi elencati dall’articolo 34del codice di procedura penale:

Se ha già giudicato o ha svolto un ruolo principale nella determinazione della sentenza in un grado del procedimento.

Se ha emesso il provvedimento come Giudice delle Udienze Preliminari nell’udienza preliminare, se ha decretato il giudizio immediato o se ha svolto ruolo decisivo come giudice per le indagini preliminari.

Chi ha partecipato attivamente al processo come Pubblico Ministero, difensore, polizia giudiziaria, curatore, procuratore speciale, testimone, perito, consulente o ha proposto denunce, querele, istanze

Per i decreti penali di condanni e le udienze preliminari, non può giudicare il GIP precedente, salvo che abbia esclusivamente provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio e in altri sporadici casi particolari previsti dalla legge.

Qualsiasi attività svolta in precedenza rende il giudice incompatibile, perché comprometterebbe la sua terzietà.

La stessa Corte Costituzionale ha aggiunto nel tempo numerose fattispecie non previste dall’articolo 34, deducibili dalla violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, mentre era stata di orientamento opposto nel caso del GIP se avesse adottato provvedimenti che però non comportavano la determinazione della valutazione contenutistica circa la consistenza dell’ipotesi accusatoria (sentenza n.401/1991).

In questa situazione, il Legislatore nel 1999  ha vietato al GIP di prendere parte alle fasi successive del processo.

Gli articoli 35-36-37 prevedono altre figure di incompatibilità, relative alla persona del giudice:

Quando sussiste un rapporto di parentela e affiliazione tra i magistrati, che non possono esercitare nello stesso tribunale, o fra vari professionisti legali.

Quando il giudice ha un rapporto con l’oggetto del processo o con le parti o i loro difensori.

La competenza

La giurisdizione penale è ripartita tra gli organi titolari del potere di giudicare in base a vari criteri di competenza.

La competenza funzionale, è la ripartizione in base al grado e allo stato del processo, con la quale si assegnano le indagini preliminari al GIP, l’udienza preliminare al GUP, il primo grado, dibattimentale al tribunale o alla Corte d’assise, il secondo alla Corte d’Appello e l’ultimo alla Corte di Cassazione.

La competenza per materia: è la ripartizione in base al tipo di reato da giudicare. Innanzitutto l’art.5 del codice di procedura penale, individua la competenza della Corte d’Assise, che giudica i delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o una reclusione di oltre vent’anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, con qualsiasi aggravante, nonché i delitti previsti dall’articolo 630 del codice penale e altri riferimenti normativi.

La competenza territoriale, è l’ultima ripartizione e agisce dopo l’individuazione della materia, tra i vari distretti geografici.

L’art.8 del codice di procedura penale, sancisce le regole per la determinazione del giudice territorialmente competente.

Il giudice del luogo è competente se è stato consumato il reato.

Se a causa del reato è morto qualcuno, però, competente è il giudice dell’avvenuta azione od omissione.

Nel caso di reato permanente è competente in ogni caso il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre nel caso di delitto tentato è competente il giudice dell’ultimo atto.

L’art.9 soccorre i principi dell’8, se non sono determinabili i criteri d’individuazione:

il giudice competente è quello dell’ultimo luogo noto nel quale si è svolta parte dell’azione, e se non fosse conoscibile, competente è il giudice della residenza, della dimora oppure del domicilio dell’imputato. Se anche in questo caso fosse impossibile risalire a un criterio, competente è il giudice della sede del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

L’art.10 del codice di procedura penale, disciplina la competenza per i reati commessi all’estero.

I tipi di competenza possono essere derogati in base alla connessione.

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