La fideiussione omnibus -l’istituto in generale

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La fideiussione omnibus è disciplinata dalle norme bancarie uniformi.
La fideiussione è stata, dalla pratica bancaria, notevolmente modificata, da non essere completamente riconducibile al tipo legale.
Questo tipo di fideiussione deriva dalla pratica bancaria, molto disapprovata per le sue caratteristiche, definite da alcuni come vessatorie.

Indice

1. La fideiussione e le sue origini

La fideiussione era un istituto giuridico tipico del diritto romano ed era conosciuta come fideiussio. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della verborum obligatio (stipulatio) che rendeva l’obbligazione solidale indipendente tra il debitore e il garante.
Sostituirà col tempo la fidepromissio e la sponsio, che a loro volta avevano preso il posto dei vades e praedes.
Lo Stato può diventare fideiussore quando garantisce un prestito bancario fatto a un’azienda che è il debitore verso la banca.
In questo caso, lo scopo della garanzia da parte dello Stato è di far ottenere il prestito bancario a tassi inferiori a quelli altrimenti concessi al debitore.
Da parte dello Stato, non avviene alcun pagamento, sino a quando e se il debitore paga regolarmente le rate del debito a completa restituzione. L’erogazione effettiva di denaro è invece fatta dalla banca, secondo le ordinarie regole di mercato. Le parti quindi sanno che lo Stato, come fideiussore, è il garante del rapporto tra l’azienda, che è il debitore, e la banca, che è il creditore.
L’articolo 1936 del codice civile rubricato “nozione” recita:
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio.
Questo significa che esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita.
Un altro indicatore dell’accessorietà si evince dal fatto che l’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose.
 La fideiussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l’adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. In base a questa particolare clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l’adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre a esecuzione.
Se il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri.
Il fideiussore che ha adempiuto all’obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l’azione di regresso.
Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso nel quale venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di adempimento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario.
Se il fideiussore agisce con l’azione di regresso può pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la fideiussione omnibus per indicare l’impegno assunto da un soggetto (privato, società o banca) verso una banca con cui garantisce l’adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.

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2. I caratteri della fideiussione omnibus 

La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza di due clausole: la prima, detta garanzia a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell’alterazione dell’originario tipo legale), e la seconda denominata “clausola estensiva”. Inoltre la caratteristica principale di questa garanzia è che si estende agli eredi.
Clausola a prima richiesta e senza eccezioni
La clausola stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito.
La clausola crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all’individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L’opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all’esame.
Clausola estensiva
La seconda clausola estende la copertura fideiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell’istituto bancario.
Questa è oggi di sicuro compatibile con il nostro ordinamento, ma ciò solo grazie all’intervento del legislatore il quale dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l’importo massimo della garanzia.
In precedenza le banche, sostenute dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, difendevano la validità anche delle fideiussioni omnibus senza limite di importo.
Secondo alcuni si trattava di un vero e proprio “mostro” giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch’egli potesse fare alcunché per evitarle o prevederle.
Dopo un confronto aspro tra la giurisprudenza di merito, che negava validità a questi contratti, e la Cassazione, che pervicacemente li difendeva, il legislatore escluse di imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell’importo massimo garantito.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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