La discussione finale nel processo penale

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Nel processo penale si parla di “discussione” quando si vuole indicare l’arringa che conclude la fase del dibattimento.

La discussione è successiva alla chiusura dell’istruzione probatoria e viene effettuata prima della deliberazione della sentenza.

Si concretizza nel momento nel quale il Pubblico Ministero e gli avvocati difensori delle parti, imputato e parti civili, espongono le rispettive conclusioni e richieste al Giudice, tenendo in considerazione quello che è emerso durante il dibattimento.

La disciplina codicistica

Lo svolgimento della discussione viene disciplinato in modo dettagliato dall’articolo 523 del codice di procedura penale.

L’articolo 523 del codice di procedura penale, rubricato “svolgimento della discussione”, recita:

Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis

La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

La disposizione disciplina la discussione finale, moderata e diretta dal Presidente, alla quale partecipano le parti secondo l’ordine stabilito per l’esposizione introduttiva e per l’assunzione delle prove.

La norma si occupa della discussione finale, stabilendo che le parti, una volta esaurita l’assunzione delle prove, intervengono nello stesso ordine previsto per l’esposizione introduttiva e per l’assunzione delle prove, ovvero il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, da ultimo, dell’imputato.

La parte civile è tenuta a presentare anche conclusioni scritte che devono comprendere la eventuale quantificazione dei danni

La discussione finale è diretta dal presidente, che impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, esercitando i suoi poteri di polizia processuale che hanno come finalità la speditezza del procedimento.

Le parti, incluso il pubblico ministero, hanno la facoltà di replicare alle deduzioni delle altre parti, una volta, fatta eccezione per l’imputato e il suo avvocato difensore.

La replica deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari a confutare gli argomenti avversari, non può essere utilizzata per colmare omissioni della prima esposizione.

L’imputato, vista la delicatezza della sua posizione, ha sempre diritto all’ultima parola, anche dopo avere replicato, se dovessero seguire altre controrepliche.

In relazione all’assunzione di altre prove nella fase di discussione, può essere ammessa esclusivamente in caso di assoluta necessità e il giudice provvede a norma dell’articolo 507 del codice di procedura penale.

L’articolo 523 del codice di procedura penale, chiarisce che il  primo a prendere la parola è il Pubblico Ministero.

A lui seguono gli avvocati della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

L’avvocato difensore dell’imputato, prende la parola per ultimo.

In questo modo può contestare le argomentazioni conclusive di chi lo ha preceduto.

L’arringa finale è molto impegnativa per il difensore dell’imputato.

Ha il compito di fornire al Giudice non la verità oggettiva, ma una versione dei fatti più credibile rispetto a quella che hanno provveduto a descrivere il Pubblico Ministero e i legali delle parti.

Lo stesso deve essere in grado di estrarre dal materiale di causa gli elementi capaci di avvalorare la sua tesi.

 

L’articolo 523 del codice di procedura penale, si occupa di precisare che la parte civile deve presentare delle conclusioni scritte nelle quali deve essere determinato anche l’ammontare dell’eventuale danno del quale ha chiesto il risarcimento.

Le repliche

La discussione è diretta dal presidente, chiamato ad impedire divagazioni, ripetizioni e interruzioni.

Il Pubblico Ministero e gli avvocati difensori delle parti private, possono replicare alle argomentazioni degli altri.

La replica può essere effettuata un’unica volta, e deve essere contenuta nei limiti di quanto si renda   necessario per confutare gli argomenti degli avversari.

Il codice di procedura penale fa salvo il diritto di dare la parola per ultimi, se la dovessero chiedere, a pena di nullità, all’imputato e al suo avvocato difensore.

Le altre prove

Assumere altre prove di solito non è un valido motivo per interrompere la discussione.

Resta salvo il caso di assoluta necessità.

Se si dovesse verificare, il giudice può procedere all’assunzione anche d’ufficio.

Lo svolgimento di un’arringa

Un ottimo comportamento, per non arrivare impreparati al momento della discussione, consiste nel preparare una bozza scritta cercando di esporre prima e immaginare quello che diranno le altre parti.

La bozza deve essere corretta in tempo reale, e si vede se quando terminano le precedenti discussioni sono emerse altre questioni da contestare.

Quando l’avvocato difensore dell’imputato elabora la discussione, deve fare in modo che risaltino gli elementi di prova a favore del suo assistito, cercando di evitare che ci si rivolga alle note negative emerse nei suoi confronti durante il procedimento.

Non si devono mai attaccare le vittime del reato.

Il Giudice prova sempre “simpatia” nei loro confronti.

Una simile strategia potrebbe fare pensare che l’avvocato difensore non abbia delle argomentazioni di difesa valide a favore dell’imputato.

La conoscenza e l’utilizzo della retorica dovrebbero essere presenti nel bagaglio di cultura di ogni avvocato.

Si dovrebbero costruire i discorsi seguendo dei precisi schemi e utilizzando, per dare più incisività alle tesi, la tecnica dei “luoghi”, che potevano essere comuni e propri, in relazione alle conoscenze scientifiche tipiche di un determinato campo del sapere.

Alla categoria dei luoghi propri appartenevano delle sotto categorie, che venivano utilizzate per rafforzare il discorso.

Quantità, essenza, esistente, possibile, di una persona.

L’essere abili significa mettere in risalto i luoghi principali per avvalorare la propria teoria, tralasciando quelli che rilevano meno.

Una volta che vengono individuati i fatti sui quali deve essere concentrata l’attenzione nel creare l’arringa, si passa alla struttura logica e all’esposizione orale della stessa, che è composta da esordio, narrazione, argomentazione ed epilogo.

Ogni passaggio nel rispetto dei principi di chiarezza, sintesi, pertinenza, coerenza e logica.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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