La disarmonia giurisprudenziale su norme interne non viola il diritto ad un “equo processo” e non configura in capo al legislatore l’obbligo di intervenire. A margine del ricorso n. 36167/07 alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Scarica PDF Stampa

SOMMARIO 1. Il fatto: dichiarazione di incostituzionalità della disciplina delle pensioni di guerra e successiva disarmonia giurisprudenziale. 2.  (In)competenza della Corte EDU a risolvere i conflitti giurisprudenziali interni. 3.  (In)competenza della Corte EDU a risolvere i conflitti giurisprudenziali interni. 

 

  1. 1.     Il fatto: dichiarazione di incostituzionalità della disciplina delle pensioni di guerra e successiva disarmonia giurisprudenziale.

La Seconda  Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella decisione sul ricorso n. 36167/07, ha prospettato una significativa ed inaspettata soluzione per una controversia complessa, le cui circostanze fattuali retrocedono nel tempo fino al secondo conflitto mondiale.

Il comitato dei giudici, presieduto da Helen Keller, ha dovuto vagliare il ricorso presentato da due  cittadine italiane che avevano subito violenza carnale ad opera di militari appartenenti alle  truppe coloniali  marocchine, corrente l’anno 1944.

Al termine del conflitto le ricorrenti avevano presentato istanza al Ministero del Tesoro per vedersi riconoscere il diritto all’indennizzo relativo ai danni subiti ed alla c.d. “pensione di guerra”.

Se si ha riguardo alla legislazione in vigore al momento dell’istanza, certamente omogenea all’ordinamento del tempo e non pionieristica quanto potrebbe sperarsi, si rileverà che la L. 648/1950 (cui sono seguite la 313/1968 ed il D.P.R. 915/1978) prevedeva espressamente l’indennizzo del solo danno fisico subito.

Taceva, d’altro canto, sul danno non patrimoniale e si era inizialmente ritenuto che il silenzio in esame, in prospettiva storicamente orientata, doveva considerarsi esplicativo di una ratio preclusiva.

Non condivise tale prospettiva la Corte Costituzionale, censurando le disposizioni citate con una sentenza “additiva” che ne dichiarò l’incostituzionalità nelle parte in cui non prevedevano l’indennizzo per i danni non patrimoniali.

In verità occorre annotare che la Corte si era espressa a distanza di molti anni  (nel 1987), quando la categoria giuridica del danno “non patrimoniale” si era già molto raffinata e definita grazie ai sempre meno timidi interventi della giurisprudenza di merito ed al tumultuoso coro eterogeneo della dottrina.

A seguito della censura costituzionale, in giurisprudenza si innescò una pirotecnia di pronunce ed orientamenti difficilmente conciliabili. Si lasciano derelitte considerazioni sui giudizi di prime cure per ovvie ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva e si focalizza l’attenzione sul più importante principio di diritto espresso poco più tardi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti: i ricorsi presentati dalle persone lese per il riconoscimento dell’ulteriore danno dovevano essere reputati ammissibili.

Con questo insospettato e rivoluzionario orientamento, le Sezioni riunite travolsero l’impostazione ermeneutica prevalentemente capillarizzatasi negli altri gradi di giudizio, consistente nel respingere i ricorsi adducendo il decorso della prescrizione.

Le ricorrenti del caso di specie, che erano state al tempo del primo giudizio contentate con una irrisoria somma forfettaria per il danno fisico, avevano presentato infruttuosamente istanza per il riconoscimento dell’ulteriore danno non patrimoniale.

La loro doglianza si appunta sull’ “omissione” di una legge idonea a regolare e definire l’intera materia in ogni aspetto, prevenendo la cancerogena alchimia giurisprudenziale della quale si è dato riscontro in premessa.

  1. 2.     (In)competenza della Corte EDU a risolvere i conflitti giurisprudenziali interni.  

Nella pronuncia la Corte ha cura di premettere che i conflitti relativi all’interpretazione di norme appartenenti all’ordinamento interno devono essere fisiologicamente rimessi alla competenza delle autorità nazionali e, in sede giurisdizionale, del giudice del foro interno (se non per i profili di compatibilità alla Convenzione dei diritti, s’intende). Inoltre, per quanto assimilabili possano sembrare i casi addotti dalle parti, non potrà mai darsi una pronuncia della Corte Europea che ne presupponga la comparazione.  

Non si può tuttavia escludere che esista un diritto alla “coerenza legislativa”, intrinseco all’ordinamento interno e derivabile sinotticamente dai principi di certezza del diritto, sicurezza dei traffici giuridici e necessaria conoscibilità delle situazioni giuridiche.

Tale diritto trova tuttavia un limite interno nell’endemico contemperamento con il principio della corretta amministrazione della giustizia, la quale richiede sovente un approccio dinamico ed evolutivo alla legislazione. Il diritto deve infatti declinarsi all’evolversi storico delle circostanze di fatto e della rete di valori che si inseriscono nel quadro della giustizia sostanziale.

La eventuale pronuncia della Corte Europea (che, in ordinamenti come quello tedesco, sarebbe inoltre rigorosamente avvinta ai ceppi del giudicato oggettivo e soggettivo) non potrebbe concretamente sedare il conflitto giurisprudenziale in atto.

In un solo caso storicamente documentato la Corte ha posto fine alla perdurante situazione di incertezza del diritto generatasi a seguito di orientamenti di merito disarmonici e non collimanti: si tratta della celebre Tudor Tudor c. Romania.

La pronuncia è stata determinata dalla impossibilità di individuare una modalità di fisiologica soluzione interna al conflitto giurisprudenziale nell’ambito dell’ordinamento rumeno ed è stata ancorata all’art. 6 della Convenzione.

Si era, cioè, dedotta una violazione del diritto “ad un equo processo”  dalle circostanze ordinamentali fluide ed indefinite, tali da rendere impossibile una cognizione precisa dell’interpretazione ed applicazione del  diritto vigente.

Non compete infatti alla Corte rendersi depositaria di un diritto all’ “ultima parola” in merito all’interpretazione di norme interne, relegata nella sua sfera soltanto la funzione di garanzia dei diritti dell’uomo (dal che il nome).

Sta a margine che, solitamente, gli ordinamenti interni si dotano di un organo giurisdizionale specificatamente investito della qualifica di interprete privilegiato del diritto positivo, cui i giudici di merito devono riferirsi costantemente.

  1. Insussistenza di un obbligo di intervento del legislatore interno.

 Nel caso di specie, la Corte osserva che il conflitto di giurisprudenza relativo ad indennizzi e pensioni di guerra è temporalmente circoscrivibile ad un breve intervallo di alcuni mesi, al termine del quale è intervenuta la solutoria pronuncia delle Sezioni Riunite.

Nella linea argomentativa della Corte EDU emerge un significativo principio di diritto: l’insussistenza di un obbligo in capo al legislatore relativo all’emanazione di disposizioni di legge suppletive in caso di censura della Corte Costituzionale.

Si rammenta che, al fine di garantire la continuità ermetica dell’ordinamento, alle volte è la stessa Corte Costituzionale a pronunciare sentenze di rigetto accompagnate da ammonimenti al legislatore o a formulare censure che lascino interinalmente vigenti le norme.

Risulta inequivocabilmente dalla sentenza della Corte EDU che l’omissione di un tempestivo intervento del Legislatore non costituisce un vulnus nei diritti umani del soggetto leso e quindi esorbita dalla giurisdizione della Convenzione,  per quanto eticamente suscettivo di solidarietà.

L’ordine di idee espresso nella pronuncia milita sostanzialmente per la  preservazione della consapevole indipendenza degli ordinamenti interni nel coordinamento del proprio panorama giurisprudenziale. L’intervento del tribunale convenzionale non ha infatti il fine di ottimizzare o rendere efficiente la giurisdizione interna, ma di salvaguardare il patrimonio intrinseco di diritti del soggetto.

Avv. Gambetta Davide

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento