La difficoltà o l’ampiezza di una procedura amministrativa non possono legittimare la sua devoluzione ad un algoritmo informatico o matematico del tutto impersonale

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La vicenda

Con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019, il TAR Lazio ha chiarito come nessuna difficoltà o ampiezza – in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati – di una procedura amministrativa può legittimare la sua integrale devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale, «orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete»; attività di valutazione, invece,  tipiche invece della «tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa», in particolare laddove essa ove sfoci in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di – eventuali – consequenziali ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

La soluzione del giudice amministrativo

Il TAR, nello specifico, ha preliminarmente evidenziato come un algoritmo, sebbene “preimpostato” in modo tale da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, «giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario».

In altri termini, secondo i giudici amministrativi, i supremi istituti di partecipazione, di trasparenza, di accesso, nonché di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi «soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche». Ed infatti, in una simile ipotesi, ad essere “potenzialmente vulnerato” non sarebbe solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l’obbligo di motivazione delle decisioni amministrative «con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all’art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l’assenza della motivazione non permette inizialmente all’interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale».

In buona sostanza, il giudice di prime cure ha sottolineato come le procedure informatiche, «finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione», non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere; pertanto, «al fine di assicurare l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento», non può derogarsi in alcun modo ad un dominus soggetto fisico della procedimento, «all’uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt’oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo».

Osservazioni

Alla luce di quanto sopra, dunque, i giudici amministrativi hanno rilevato che – «ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale» – non possa essere in alcun modo minato, da un algoritmo o da un meccanismo informatico, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convezione europea dei diritti dell’uomo, soprattutto in merito all’agire della pubblica amministrazione, alle garanzie procedimentali ed ad una piena ed efficiente istruttoria.

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