Quali sono le radici costituzionali della criminologia? Quale legittimità è possibile conferire alla disciplina?
La criminologia si pone in intima relazione con il diritto costituzionale e tale rapporto diviene vieppiù manifesto se si disvela il senso autentico attribuibile ad essa.
Indice
1. Che cos’è la criminologia?
‘Crimen-logia’, nella sua accezione letterale, significa “ragionamento, discorso, pensiero attorno al crimine“. Quest’ultimo elemento rimanda all’idea di distinzione, separazione, differenza di una situazione rispetto ad un altra, di un momento precedente in confronto ad un tempo successivo, di una fase ordinaria comparata ad un’altra straordinaria. Il concetto è meglio apprezzabile se si raffronta la parola ‘crimine’ con ulteriori vocaboli strettamente imparentati ad esso dal punto di vista semantico, ovvero ‘critica‘, ‘criterio‘ e ‘crisi‘. Tutti i sostantivi citati testimoniano la presenza di una potenza volta a dividere, scindere, il ‘buono’ dal ‘cattivo’, il ‘giusto’ dall”ingiusto’, il ‘prima’ dal ‘poi’, il ‘normale’ dall”abnorme’. Si pensi, a titolo di esempio, alla “critica letteraria”, che allontana la letteratura degna da quella indegna; oppure alla “crisi economica”, che segnala la rottura di un periodo di relativa prosperità e contemporaneamente l’irruzione di una stagione connotata da ristrettezza produttiva e finanziaria. Oppure, ancora, alla diagnosi medica, la quale abbisogna di determinati criteri per qualificare come morbosa, perciò non fisiologica, una certa sintomatologia.
Fra gli altri lemmi collegati a ‘crimine’ si possono anche annoverare ‘criniera‘ e ‘crinale‘.
Ciascun termine indicato restituisce all’interprete un valore simbolico di separatezza, sconnessione, solcatura. Dunque, il ‘crimine’ si pone come elemento divisivo, scindente, di una biografia, di una storia, di un sistema relazionale. Propriamente, pertanto, ‘criminologia’ sta per “capacità di saper discernere correttamente un dato elemento da un altro”. Ancora, al fine di esplicitare il costrutto, ci si può riferire al termine ‘dis-criminazione’ quale “cattiva disgiunzione”, “modo errato di distinguere i fatti o gli eventi”.
La Costituzione, d’altronde, rappresenta un punto di sutura storico-giuridico, ovvero uno strumento di composizione tra periodi di discontinuità ordinamentale. Essa quindi, quale fonte di normazione primaria, si pone ogni volta sul crinale della Storia. L’azione costituente mira difatti a ripristinare la contiguità istituzionale, a sanare una crisi politica, a porre rimedio verso un mutamento sociale critico; ovvero tende a rinsaldare la frattura prodottasi da un crimine comunitario lasciato in sospeso. La Costituzione è la reazione stabilizzante ad un costante disequilibrio criminogeno.
Per questa ragione, qualsiasi argomentazione criminologica è riconducibile, in ultima approssimazione, ad una spiegazione di matrice giuridico-costituzionale.
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2. La criminologia negli articoli della Costituzione Italiana
Il criminologo agisce, sempre e comunque, entro un quadro metodologico e procedurale descritto dalla legge fondamentale dello Stato. Infatti, la Costituzione Italiana prescrive una serie di principi informativi del diritto penale e delle relative norme strumentali, a cui la criminologia fornisce un importante supplemento concettuale e operativo.
Articolo 1. Riconosce che qualsiasi potere, persino quello originario derivante dalla sovranità popolare, si esercita mediante forme certe e entro limiti definiti. È la norma fondamentale di garanzia del privato verso l’arbitrio della potestà pubblica.
Articolo 2. Riconosce e garantisce i diritti della personalità, sia come espressione individuale che gruppale. La criminologia è particolarmente interessata agli aspetti personologici dell’indagato e dell’imputato.
Articolo 3. La persona viene declinata in funzione di tre caratteristiche distinte: cittadinanza, appartenenza al genere umano, rappresentanza della classe lavoratrice.
Articolo 10. Fornisce una tutela diretta agli stranieri perseguitati per reati politici, oltre a concedere il diritto d’asilo a coloro che non possono esercitare nel loro Paese d’origine le medesime libertà democratiche garantite al cittadino italiano.
Articolo 11. Ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali nonché quale mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli. È il fondamento criminologico del diritto internazionale.
Articolo 13. Introduce il tema di indagine per eccellenza della criminologia: la possibilità di disporre senza limitazioni del proprio corpo. Esso sancisce l’inviolabilità della libertà personale, la quale si estrinseca in primo luogo come signoria sulla propria corporeità. Tale disponibilità è, di regola, incondizionata. Tuttavia, al pari di qualsiasi diritto costituzionale, anch’essa è soggetta a bilanciamento. Non sarebbe logicamente ammissibile, infatti, la superiorità a priori di un diritto in rapporto ad un altro: ciò implicherebbe una presunzione di assolutezza giuridica, in contrasto con il carattere relativo di qualsivoglia pretesa soggettiva. Come corollario necessario la norma dispone quindi l’inammissibilità di ogni forma intrusiva sulla persona, quali la detenzione, l’ispezione, la perquisizione, nonché di qualunque altro mezzo di limitazione della libertà personale. Non si tratta, come suddetto, di un criterio assoluto: viene infatti attribuito e riconosciuto all’autorità giudiziaria il potere di ridurre il dominio del singolo sul proprio corpo, purché tale potestà sia prescritta dall’ordinamento, e si attui mediante un’esatta procedura legale. In ogni caso, anche qualora la possibilità dell’individuo di autodeterminarsi risulti vincolata, viene punita la violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Si osservi che la nozione di ‘corpo’ formulata in via indiretta dal legislatore costituzionale si estende oltre la dimensione tangibile e materiale di essa, includendo una tutela equivalente nei confronti di violazioni della sfera psichica, spirituale, mentale del soggetto. Si rivela, così, una concezione della persona umana come sinolo vivente: unità indissolubile di corporeità e relazionalità, integrazione dinamica di espressività concreta e aspirazioni ideali.
Articolo 14. Completa la garanzia di intoccabilità della persona, espandendo la tutela dell’inviolabilità al luogo ove essa abita. Il domicilio simboleggia così la proiezione costituzionale dell’ambiente simbiotico in cui si svolge la vita privata dell’essere umano: una sorta di propaggine, di estroflessione dell’identità personale.
Articolo 15. Protegge l’attività maggiormente qualificante dell’esistenza umana: la comunicazione. In aggiunta alla voce, primo strumento esosomatico accessibile all’Uomo, lo scambio di informazioni avviene per mezzo di artefatti tecnologici sempre più sofisticati e evoluti. La criminologia deve occuparsi altresì di soppesare l’utilizzo efficace dei mezzi di ricerca della prova penale (ad es.: le intercettazioni) con l’indispensabile sicurezza dell’interazione comunicativa.
Articolo 18. Difende la possibilità di esprimere la socialità in forma aggregata. Il diritto di associazione viene, tuttavia, limitato nel fine e nel modo. Difatti, la finalità non deve essere sanzionata dalla legge penale né la modalità partecipativa può tradursi nella costituzione di associazioni a carattere segreto o paramilitare.
Articolo 25. Assicura la tutela giudiziaria della persona. L’anafora inserita nella disposizione costituzionale (“nessuno può essere…”) realizza tre scopi costituzionali essenziali. Primo. L’individuazione del magistrato chiamato a giudicare una causa (c.d. giudice naturale) è stabilita mediante criteri o parametri previsti dalla legge. Secondo. Si disciplina il principio di legalità in senso penalistico: un caposaldo della criminologia. Esso richiede che la condotta incriminatrice sia descritta in modalità determinata per tutti i suoi elementi costitutivi, così da permettere alla persona di uniformarsi o disattendere volontariamente alla norma penale. Il c.d. principio di determinatezza rappresenta, quindi, un correttivo costituzionale di politica criminale: al legislatore è proibita la creazione di fattispecie penali equivoche, vaghe o plurisenso. Il destinatario del comando penale deve essere in grado di differenziare anticipatamente il comportamento lecito da quello illecito, in modo da poter scegliere a quale modello agentivo aderire. Il principio di legalità in senso penale si declina poi nel meccanismo dell’irretroattività della norma penale, per cui la qualificazione incriminatrice di un fatto deve anteporsi al perfezionamento del fatto medesimo. Inoltre, solo la norma primaria è deputata a regolare la materia penale (c.d. riserva di legge) e da ciò si desume il carattere di esclusività, tipicità e tassatività del fatto penalisticamente rilevante. L’analisi criminologica supporta il legislatore nella costruzione nomotipica del reato al duplice fine di incrementarne l’efficacia incriminatrice nonché la determinazione della condotta illecita. Nel corso della parentesi investigativa o processuale, invece, la prospettiva offerta dalla criminologia può migliorare l’azione diretta all’individuazione e interpretazione degli elementi probatori relativi alla sussistenza o alla mancanza degli elementi tipici del reato contestato.
Articolo 27. Stabilisce un’alterità sostanziale tra ordinamento penale e civile. Mentre la normativa civilistica ammette l’esistenza di una responsabilità oggettiva, solo all’autore del reato può essere rimproverato il perfezionamento del fatto oggetto della norma incriminatrice (c.d. principio personalista della responsabilità penale). La disposizione contiene altresì il c.d. principio di non colpevolezza (da non confondere con la presunzione di innocenza!). Il criterio giuridico si esplica in una triplice funzione: come regola probatoria, tale che il giudice, nella valutazione delle prove, mantiene un atteggiamento neutrale, equidistante, imparziale. La regola impone altresì una diversa distribuzione dell’onere probatorio: se l’imputato è “non colpevole” sino a condanna definitiva, allora deve essere la pubblica accusa a dimostrare la fondatezza dell’incriminazione. Come regola di giudizio: la pronuncia di condanna può essere emessa solo se supera ogni ragionevole dubbio ad essa opponibile. Come regola di trattamento: è diritto dell’indagato/imputato di essere trattato, in ogni stato e grado del procedimento, come non colpevole del reato ascritto. È una norma che mira a tutelare, altresì, beni giuridici primari come la reputazione e l’onorabilità dell’indagato/imputato. Si pensi, ad esempio, al dilagante fenomeno massmediatico del “naming and shaming” (gogna) cui va incontro il soggetto sottoposto a procedimento penale. Il dettato costituzionale articola, infine, la tripartizione funzionale della pena: retributiva, preventiva e rieducativa. Il settore della criminologia che opera con valore ausiliario della regola probatoria e di giudizio è detto criminologia forense: esso costituisce la branca criminologica a più stretto contatto con la criminalistica. Il ramo della criminologia che interviene invece nella finalizzazione rieducativa della pena è denominato criminologia clinica.
Articolo 111. Disciplina i tratti caratterizzanti del giusto processo, tra cui si annovera anche il processo penale. In particolare, si afferma il principio del contraddittorio nella formazione della prova quale corollario del più generale diritto alla difesa (articolo 24): il contenuto probatorio di un elemento deve scaturire da un confronto agonistico e paritario tra le parti, non può essere predeterminato. Durante la parentesi dibattimentale la criminologia può coadiuvare, tanto il pubblico ministero quanto il difensore, a strutturare un valido impianto di ‘cross–examination‘ (esame, controesame, riesame).
3. Conclusioni
Il discorso criminologico si alimenta di istituti e trame argomentative di derivazione costituzionalistica, la cui conoscenza risulta perciò imprescindibile per chi desideri affrontare con il dovuto rigore metodologico tale ambito disciplinare. Di converso, lo studio del diritto costituzionale si innesta nel cuore della criminologia e può quindi ricevere da essa un rilevante beneficio gnoseologico-esplorativo.
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