Salario minimo negli appalti pubblici: la Consulta boccia la legge toscana

La Corte costituzionale annulla la norma toscana sul salario minimo negli appalti: competenza esclusiva statale sulla concorrenza.

Redazione 04/05/26
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Con la sentenza n. 60 del 2026, la Corte costituzionale interviene su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: il salario minimo nei contratti pubblici. La decisione riguarda la legge della Regione Toscana che introduceva, nei bandi di gara regionali, un criterio premiale legato al riconoscimento di una retribuzione minima di nove euro lordi l’ora. La Consulta ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima, offrendo una ricostruzione sistematica del rapporto tra tutela del lavoro e disciplina della concorrenza negli appalti pubblici. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 60 dep.30-04-2026

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Indice

1. Il contenuto della legge regionale: una tutela “premiale” del lavoro


La legge toscana non imponeva direttamente un salario minimo vincolante, ma introduceva un criterio qualitativo premiale nella valutazione delle offerte. In sostanza, le imprese che si impegnavano a garantire almeno nove euro lordi orari ai lavoratori impiegati negli appalti ottenevano un vantaggio competitivo nella gara.
L’obiettivo dichiarato era contrastare il dumping contrattuale e promuovere condizioni di lavoro dignitose, soprattutto negli appalti ad alta intensità di manodopera. Si trattava dunque di uno strumento indiretto di politica sociale, inserito però nel cuore delle procedure di evidenza pubblica. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il nodo della competenza: concorrenza “per il mercato”


Il punto decisivo della pronuncia riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte ribadisce un principio consolidato: la disciplina delle procedure di gara, inclusi i criteri di aggiudicazione, rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
In particolare, viene valorizzata la nozione di concorrenza “per il mercato”, che attiene alla regolazione delle procedure selettive volte ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. Qualsiasi intervento che incida sulla valutazione delle offerte è idoneo a influenzare l’accesso al mercato e, quindi, a incidere sull’assetto concorrenziale.

3. L’esigenza di uniformità nella contrattualistica pubblica


La Corte sottolinea come il settore dei contratti pubblici richieda un elevato grado di uniformità normativa. Differenziazioni territoriali nei criteri di aggiudicazione possono infatti generare barriere all’ingresso e distorsioni della concorrenza.
In questa prospettiva, anche norme regionali formalmente “pro-concorrenziali” o socialmente orientate possono risultare illegittime se alterano il quadro unitario definito dal legislatore statale. L’introduzione di criteri premiali locali rischia di condizionare le scelte degli operatori economici e di frammentare il mercato nazionale degli appalti.

4. Il ruolo del Codice dei contratti pubblici


Un ulteriore passaggio centrale della sentenza riguarda l’assenza di un vuoto normativo. La Corte evidenzia come il d.lgs. n. 36/2023 contenga già un sistema articolato di tutela dei lavoratori.
Tra gli strumenti principali figurano: la determinazione dei costi della manodopera su base nazionale, l’obbligo di indicazione del contratto collettivo “leader”, la verifica di equivalenza dei trattamenti e i controlli sull’anomalia dell’offerta. Si tratta di un assetto che bilancia, a livello statale, le esigenze di tutela sociale con quelle di apertura del mercato.
L’intervento regionale, introducendo una soglia fissa di nove euro, altera questo equilibrio, sovrapponendosi a una disciplina già compiuta e uniforme.

5. La decisione della Corte: illegittimità costituzionale


Alla luce di tali argomentazioni, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 1 della legge toscana. Il criterio premiale sul salario minimo è ritenuto idoneo a incidere direttamente sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla partecipazione degli operatori, violando così la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.
Restano assorbite le ulteriori censure, a conferma del carattere dirimente del profilo competenziale.

6. Considerazioni conclusive: spazio per le politiche sociali?


La pronuncia non nega la legittimità degli obiettivi perseguiti dalla Regione, ma chiarisce che il loro perseguimento deve avvenire entro i limiti del riparto costituzionale delle competenze.
Ne emerge un principio di fondo: negli appalti pubblici, il bilanciamento tra concorrenza e tutela del lavoro spetta al legislatore statale. Le Regioni possono intervenire solo in ambiti che non incidano sulle modalità di selezione del contraente.
La sentenza si inserisce così nel solco di una giurisprudenza che, pur riconoscendo la dimensione “sociale” dei contratti pubblici, riafferma con forza l’esigenza di un quadro normativo unitario, quale presupposto imprescindibile per il corretto funzionamento del mercato.

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