La Corte Internazionale di Giustizia -scheda di Diritto

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La Corte Internazionale di Giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell’Aja, spesso indicata con l’acronimo CIG (in francese: Cour internationale de justice, CIJ, in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.
Ha sede nel Palazzo della Pace all’Aja, nei Paesi Bassi.

Indice

1. La descrizione


Fondata nel 1945 le sue funzioni principali sono:
Dirimere le dispute tra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. Esercita una funzione giurisdizionale in relazione all’applicazione e all’interpretazione del diritto internazionale.
Nell’esercizio di questa funzione, la Corte lavora in modo arbitrale, ed esclusivamente se gli Stati parti di una controversia internazionale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione, che può essere riconosciuta preventivamente attraverso l’approvazione dell’articolo 36.4 dello Statuto della Corte, attraverso una clausola compromissoria completa inserita in un accordo o attraverso un trattato compromissorio completo.
La giurisdizione può anche essere riconosciuta posteriormente e rispetto a un caso concreto, anche da parte di Stati che non hanno aderito alla Corte.
Come per qualsiasi giurisdizione “classica” del diritto internazionale, anche in questo caso, è necessario il consenso dello Stato.
Offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall’Assemblea delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite quando siano autorizzati a farlo.
Mentre l’Assemblea e il Consiglio di sicurezza hanno completa libertà di richiedere un parere consultivo, gli altri organi ONU e gli Istituti specializzati sono tenuti a invocare il parere consultivo unicamente per questioni relative alle loro competenze.
Le sentenze e i pareri della Corte sono uno dei principali strumenti con i quali si accerta l’esistenza di norme internazionali.
La Corte Internazionale di Giustizia non va confusa con la Corte Penale Internazionale, istituita nel 2002, non legata all’ONU e anch’essa con sede all’Aia, Paesi Bassi, il quale compito è giudicare individui ritenuti colpevoli di crimini internazionali.
Il funzionamento e l’organizzazione della Corte sono disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso allo Statuto delle Nazioni Unite e dal Regolamento adottato dalla Corte stessa.

2. I predecessori


Il primo organo ad essere istituito per dirimere le controversie internazionali fu la Corte Permanente di Arbitrato (CPA), creata nel 1899 con sede anch’essa all’Aja.
La Corte, sempre in vigore, si limita a fornire agli Stati un elenco di giudici e un’infrastruttura amministrativa se gli stessi decidono di risolvere la loro controversia per via arbitrale.
La CPA fornisce attualmente all’Assemblea e al Consiglio di sicurezza la lista di persone tra le quali scegliere i giudici della CIG.
Con la fine della prima guerra mondiale si è avuto un maggior grado di istituzionalizzazione, con la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, all’epoca della Società delle Nazioni e della Corte Internazionale di Giustizia, che ne ha preso il posto come successore. Come suggerisce il nome, l’aspetto più innovativo della Corte Permanente di Giustizia Internazionale era il fatto di essere dotata di una struttura permanente, costituì il primo organo giudiziale per la risoluzione delle controversie internazionali


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3. La composizione e lo statuto


La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di Sicurezza.
I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti.
Nessun paese può avere più di un giudice.
Ognuno dei paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza ha sempre avuto un giudice.
I giudici non sono rappresentanti dei loro paesi ma siedono a titolo personale e non si devono fare condizionare dalle autorità dello Stato del quale sono cittadini.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quello che decida decida, per trattare particolari categorie di controversie.
Ad esempio, controversie in materia di lavoro e controversie relative al transito e alle comunicazioni.
La Corte può costituire in qualsiasi momento una sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di questa sezione è deciso dalla Corte con l’assenso delle parti.
Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni delle quali sopra, se le parti ne facciano richiesta (art. 26 Statuto).
Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino.
Due giudici verranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle sedute (art. 29 Statuto).
La CIG può decidere non escusivamente secondo diritto ma anche secondo equità (ex aequo et bono) se le parti così le chiedono espressamente (art. 38, par. 2 dello Statuto).

4. La giurisdizione obbligatoria nei confronti dell’Italia


Il 25 novembre 2014 l’Italia ha depositato presso il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, prevista dall’articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della stessa Corte.
Questo non ha impedito alla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, con la
sentenza n. 238 del 2014,  di non dare ingresso a una consuetudine internazionale, come quella dell’immunità assoluta dalla giurisdizione degli Stati esteri,  nonostante la stessa fosse stata riconosciuta dalla Corte Internazionale di Giustizia con la sentenza 3 febbraio 2012 nel caso Germania contro Italia.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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