La coltivazione di canapa indiana non è reato

Redazione 05/07/11
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Con la sentenza n. 25674 del 28 giugno 2011 la Cassazione ha rigettato il ricorso col quale era stata impugnata una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imputato che aveva coltivato una piantina di canapa indiana sul proprio terrazzo.

Nella fattispecie il G.U.P. non aveva ravvisato l’esistenza del reato di cui all’art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti (Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) per assenza di offensività nella condotta del soggetto.

Ad avviso del giudice di merito la coltivazione di un’unica piantina di canapa indiana è inidonea a ledere o porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica; contro la decisione il ricorrente lamentava invece l’erronea applicazione della legge penale, in quanto l’inoffensività della condotta è delimitata alle sole ipotesi di inidoneità della sostanza a determinare un effetto stupefacente che nel caso di specie era stato accertato attraverso analisi gascromotogtafiche.

La giurisprudenza si è trovata ad affrontare la questione relativa alla coltivazione della canapa per uso personale in più occasioni: le ultime decisioni confermavano il reato nei casi di coltivazione svolta sia a livello industriale che domestico, precisando però che ai fini della punibilità delle condotte di coltivazione non autorizzata spettava al giudice verificarne in concreto l’offensività ovvero l’inidoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante di rilievo.

Nella sentenza in parola, dopo aver precisato l’importanza del principio di offensività del reato, che secondo la Corte costituzionale è implicitamente costituzionalizzato dagli artt. 13, 25 e 27 Cost., nonché desunto in base agli artt. 49 e 56 del codice penale, che rispettivamente prevedono la non punibilità del reato impossibile e del tentativo inidoneo, si condivide il ragionamento del giudice di merito, che ha riconosciuto a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della modestia dell’attività posta in essere, una condotta del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.  

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