La cessione di azienda non autorizzata dall’assemblea è annullabile

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Principio

Gli atti che comportano una rilevante modifica dell’oggetto sociale compiuti in assenza di una delibera assembleare autorizzativa integrano una violazione della previsione di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. e risultano annullabili, senza che rilevi lo stato soggettivo del terzo contraente.

Il Tribunale di Piacenza era chiamato a giudicare sulla domanda proposta da una s.r.l. e volta a far dichiarare l’invalidità della cessione dell’azienda -costituente l’attività esclusiva della società- operata dall’amministratore unico di propria iniziativa e senza alcuna preventiva deliberazione autorizzativa da parte dell’assemblea dei soci.

Occorre ricordare che, nelle società di capitali, in presenza di un atto eccedente dai limiti dell’oggetto sociale, è rimesso esclusivamente alla società di respingere gli effetti dell’atto o, correlativamente, di assumere ex tunc quegli effetti attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri attraverso una deliberazione autorizzativa: tale principio viene fatto discendere dal rilievo per cui, se l’inefficacia dell’atto estraneo all’oggetto sociale è prevista dal legislatore quale conseguenza del regime della rappresentanza, qualora il rappresentato -previamente o successivamente, con la ratifica- faccia proprio l’atto del rappresentante, non vi è lesione dell’interesse tutelato.

Si legga anche:” La cessione del ramo d’azienda – breve memorandum in materia gius-lavoristica e fiscale.”

La normativa di riferimento

La riforma del diritto societario ha innovato la materia delle limitazioni ai poteri rappresentativi degli amministratori di s.r.l., attribuendo a questi ultimi un potere di rappresentanza “generale”: l’art. 2475-bis c.c. conferisce infatti agli amministratori di s.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi sono inopponibili le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Eventuali limitazioni al potere di rappresentanza, risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, pur se pubblicate non sono quindi, di regola, opponibili ai terzi (con la conseguenza che l’atto posto in essere dall’amministratore è vincolante per la società): è fatto peraltro salvo il caso in cui la società riesca a dimostrare che i terzi abbiano intenzionalmente agito a suo danno.

La norma in esame non trova tuttavia applicazione allorché l’amministratore agisca superando i limiti legali del potere di rappresentanza, che risultano comunque opponibili ai terzi: ciò accade nell’ipotesi di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale od anche una rilevante modifica dei diritti dei soci, che l’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. riserva alla competenza dei soci. Giova ricordare in proposito che, come si desume dall’art. 2247 c.c., l’oggetto sociale è rappresentato dall’attività economica che i soci decidono di esercitare congiuntamente per ritrarne un guadagno, vale a dire dal programma economico della società: risponde quindi ad un’esigenza della società, dei soci e dei terzi che all’attività enunciata corrisponda in ogni momento l’attività concretamente esercitata dall’ente.

La conformità o l’estraneità di un determinato atto all’oggetto sociale dipende dalla concreta aderenza dell’atto all’attività commerciale della società, quale emerge dagli atti consultabili dai terzi (atto costitutivo e statuto): il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (in quanto, da un lato, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività, e, dall’altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società (in quanto l’oggetto sociale costituisce un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo). Ricorre quindi una modifica dell’oggetto sociale allorché l’attività della società venga allargata o ridotta, con il mutamento delle condizioni di rischio dell’attività sociale. In particolare, la giurisprudenza ritiene che il contratto di cessione o anche di affitto di azienda che riguardi l’unica attività sociale venga a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio diretto della impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale: la relativa decisione ricade dunque nella riserva di competenza dei soci di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. Secondo la Suprema Corte, l’eccedenza dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integrano un’ipotesi di nullità dell’atto, ma di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi.

Conclusione

Alla luce di tali principi, allorché l’amministratore agisca con abuso di rappresentanza, cioè con superamento dei limiti del potere di rappresentanza -come nel caso di compimento di atti che comportano una rilevante modifica dell’oggetto sociale, quale la cessione dell’azienda costituente la sola attività dell’impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l’attività d’impresa in precedenza esercitata- non viene in rilievo la disciplina di cui all’art. 2475-bis c.c., ma l’atto non autorizzato che abbia determinato uno snaturamento dell’attività sociale deve ritenersi senz’altro annullabile. Tale conclusione viene condivisa dalla pronuncia in commento, che -dopo aver correttamente qualificato la cessione dell’azienda, tale da trasformare l’attività sociale da produttiva a finanziaria, quale atto capace di attuare una sostanziale modifica dell’oggetto sociale- ha evidenziato come tale operazione non possa essere semplicemente qualificata quale atto di gestione ultra vires, trattandosi piuttosto di un’operazione in grado di modificare la stessa finalità economica della società, posto in essere dall’amministratore in totale assenza di potere. Attraverso la riserva di competenza di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., è stato dunque introdotto un limite legale ai poteri degli amministratori di s.r.l., opponibile anche ai terzi indipendentemente dallo stato soggettivo di questi ultimi: le ristrette condizioni di opponibilità previste dall’art. 2475-bis c.c. riguardano invece le sole limitazioni convenzionali del potere rappresentativo degli amministratori.

Deve peraltro ricordarsi che, secondo un diverso orientamento (richiamato dalle difese svolte dai convenuti), il riparto di competenze stabilito dall’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. non potrebbe considerarsi come una limitazione legale al potere di rappresentanza degli amministratori, ma costituirebbe piuttosto una limitazione legale al potere decisionale dell’organo gestorio: da ciò conseguirebbe che il compimento di un’operazione sostanzialmente modificativa dell’oggetto sociale senza una preventiva decisione dei soci esporrebbe senz’altro gli amministratori alle azioni dei soci stessi ma non rappresenterebbe, nei rapporti esterni, un superamento del generale potere di rappresentanza degli amministratori. La violazione dei limiti statutari e l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale avrebbero quindi soltanto un rilievo interno alla società, sanzionabile con i rimedi della revoca dell’amministratore e dell’azione di responsabilità nei suoi confronti, risultando l’atto compiuto dall’amministratore in violazione dei limiti posti alla sua attività gestoria pienamente valido ed efficace nei rapporti esterni, salvo il limite dell’exceptio doli. Secondo tale orientamento, la diversa soluzione, seguita dal Tribunale di Piacenza, si porrebbe in contrasto con l’art. 9 della Prima Direttiva Comunitaria in materia di società, applicabile anche alle s.r.l.: l’oggetto sociale avrebbe dunque una rilevanza meramente interna, attenendo esso alla responsabilità degli amministratori senza tradursi in un limite idoneo ad individuare gli atti che possono essere validamente compiuti dall’organo gestorio.

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