La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 131-bis)

Il fatto

La Corte di appello di L’Aquila in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Sulmona l’aveva responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, riconosciuta anche l’attenuante della condotta riparatoria di cui all’art. 62 c.p., n. 6, e, stimate le riconosciute attenuanti complessivamente prevalenti sull’aggravante di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2-bis, aveva rideterminato riducendole, sia la pena che la durata della sospensione della patente di guida.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali si denunciava violazione di legge (tutti e tre) e anche difetto di motivazione (il secondo motivo).

In particolare: a) con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 357 c.p.p., comma 2, lett. e) ed f), in relazione all’art. 2700 c.c., art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto, ad avviso del ricorrente, non risultando dal verbale dei Carabinieri del (omissis) essere stato avvisato il difensore di fiducia nominato da C.G. dell’accertamento da svolgersi tramite etilometro, la non coincidente dichiarazione resa in udienza dal Maresciallo dei C.C. M.A. secondo la quale, in realtà, l’avvocato era stato contattato telefonicamente, non avrebbe potuto avere valore in quanto in contrasto con il tenore testuale del richiamato verbale nel quale non era contenuta la compiuta descrizione della effettuazione di tale avviso, ad esempio del numero di telefono sul quale è stata reperito il difensore o altri elementi rilevandosi al contempo come tale eccezione, disattesa, fosse stata proposta sia nelle questioni preliminari del dibattimento di primo grado, sia in sede di conclusioni sia nell’atto di appello e che la tempestività era stata riconosciuta dalla stessa Corte di merito; b) mediante il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 131-bis c.p. e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto atteso che la Corte di appello, a fronte di specifica richiesta avanzata con il terzo motivo di appello, avrebbe omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanza concrete del caso, limitandosi a valorizzare solo il tasso alcoolemico riscontrato, in contrasto con i principi puntualizzati dalla S.C. a Sezioni sia Unite che semplici (richiamate al riguardo Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016 e la recente decisione di Sez. IV, n. 58261 del 20 novembre 2018); c) con l’ultimo motivo ci si doleva della ritenuta violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2-septies posto che se la previsione in parola prevede che le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante, la Corte territoriale, tuttavia, aveva seguito un percorso inverso applicando prima le diminuzioni per le circostanze attenuanti e poi l’aumento per l’aggravante mentre, da un lato, l’applicazione del corretto metodo di calcolo avrebbe dovuto portare a una sensibile diminuzione della pena dell’ammenda (pena base: Euro 900, aumentata di un terzo sino a Euro 1.200, diminuita di un terzo fino a Euro 800 e ancora di un terzo fino a Euro 534, anziché Euro 600), dall’altro, l’errore poteva essere emendato anche ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l).

Il ricorrente chiedeva, in definitiva, l’annullamento della sentenza con rinvio ovvero eventualmente senza rinvio, ove la Corte di legittimità avesse riconosciuto sussistenti gli elementi tali da poter affermare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, si osservava in via preliminare come il reato in questione non fosse prescritto.

Precisato ciò, gli Ermellini osservavano, quanto al primo motivo di ricorso, come risultasse corretta ed adeguata la risposta fornita dalla Corte di Appello nella parte in cui si dava atto che dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria risultava che l’avviso rituale all’automobilista fosse stato dato e che dalla testimonianza del M.llo dei C.C. emergeva che il difensore fosse stato regolarmente contattato ma che non è intervenuto.

Tal che se ne faceva conseguire come non potesse sostenersi che vi fosse stata una contrarietà del contenuto della testimonianza rispetto a quanto l’atto redatto dal pubblico ufficiale in quanto il verbale, per stessa ammissione del ricorrente, nulla affermava circa l’effettuazione dell’avviso telefonico al difensore.

Il primo motivo di ricorso, perciò, veniva rigettato.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, si rilevava come la Corte territoriale avesse basato il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto mediante il richiamo al solo fatto che il tasso alcoolemico era molto al di sopra della soglia di rilevanza penale.

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, siffatta affermazione non risulta corretta posto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13681 del 06/04/2016, hanno precisato la non incompatibilità con il giudizio di particolare tenuità della presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica nei seguenti termini: “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo”.

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour osservavano che se è vero che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa e quindi il giudice, che ritiene tenue una condotta collocata attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione, è altrettanto
vero che, quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo fermo restando però che nessuna conclusione può essere tratta in astratto senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto e, di conseguenza, nessuna presunzione è consentita.

Il Supremo Consesso, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ritenendo di dovere dare continuità al richiamato principio, disponeva, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., con rinvio per muovo giudizio.

Conclusioni

La decisione in questione, nell’affermare che anche per la guida in stato di ebbrezza sia applicabile la particolare tenuità del fatto, è condivisibile.

Questa pronuncia, infatti, è conforme ad un arresto giurisprudenziale (n. 13681/2016) con cui le Sezioni Unite hanno postulato per l’appunto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.

Va da sé però che questa causa di non punibilità potrà applicarsi in tali casi solo ove ricorrano i requisiti richiesti per il suo riconoscimento da tale disposizione legislativa e non sussistano le condizioni ostative previste sempre da questo precetto normativo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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