Con la sentenza n. 11005 depositata il 19 maggio 2011 la Cassazione ha precisato la natura della responsabilità del sanitario ed affrontato la questione relativa all’onere della prova.
Per i giudici della Terza sezione civile, la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale; dunque, se è vero che il paziente deve allegare in giudizio le circostanze poste a fondamento di tale responsabilità, così come un eventuale inadempimento dell’obbligo di informazione, il medico è gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. La Corte ha spiegato che tale responsabilità sussiste anche laddove il medico si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il consenso informato necessario per poter procedere.
Con la pronuncia in parola la Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico, condannato in appello al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che aveva procurato a quest’ultimo gravi problemi alla vista. Il medico aveva proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado, assumendo che in tale pronuncia non era stata considerata la natura occasionale e «diluita» delle prestazioni del medico. La Terza Sezione civile ha confermato la condanna del medico.
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