La Cassazione ribadisce che per l’espulsione dell’extracomunitario è necessaria la verifica dell’attuale pericolosità sociale

Redazione 22/11/11
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Con la sentenza n. 24389 del 18 novembre 2011 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un tunisino che aveva scontato nel nostro Paese una pena detentiva per associazione per delinquere con finalità di terrorismo.

Il provvedimento ha messo in luce che l’espulsione del maghrebino era collegata alla sua particolare pericolosità sociale (quella di cui parla l’art. 13, co 2, del D.Lgs. 286/1998) e non adottata sulla base del fatto che l’extracomunitario non fosse in possesso della documentazione che gli consentiva di fermarsi in Italia.

Il ricorrente era stato ritenuto persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto condannato per reati di terrorismo internazionale, ma nel provvedimento non risultava alcuna motivazione in ordine a tale aspetto, né l’identificazione del condannato all’interno di una delle categorie di persone pericolose indicate dall’art. 1 della L. 1423/1956 (articolo ora confluito nel Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011).

Inoltre, per l’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione è sempre necessaria una valutazione circa l’attualità della pericolosità sociale del destinatario, che era stata omessa del giudice di pace.

Pertanto il ricorso è stato accolto.

Redazione

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