La Cassazione precisa i ruoli del «palo» e dell’autista nel reato di rapina

Redazione 20/12/11
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Con la sentenza n. 46588 del 15 dicembre 2011 i giudici di legittimità hanno negato l’applicabilità dell’attenuante del contributo di minima importanza nel reato di rapina per il complice che aveva svolto il ruolo di palo, facendo in modo che nessuno interrompesse l’azione del concorrente che stava derubando una farmacista all’interno del negozio, prima, e che poi, a rapina avvenuta, si era messo a guida dell’auto per portare la refurtiva al sicuro.

 I due malviventi erano stati però intercettati dalla polizia, il maltolto era stato recuperato e, nonostante i due si fossero offerti di eliminare le conseguenze dannose del reato, offrendo una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, non era stata riconosciuta neanche l’attenuante generica di cui all’articolo 62 del codice penale (eliminazione delle conseguenza dannose del reato); infatti, obiettavano i giudici, la refurtiva era stata pur sempre recuperata dagli organi di polizia, e la sola offerta di risarcire il danno non era sufficiente, sul piano della lettera della norma, a far scattare l’applicabilità dell’attenuante.

Circa la valutazione del contributo dei concorrenti, la Cassazione ha affermato che l’articolo 114 del codice penale (contributo di minima importanza), può applicarsi soltanto nell’ipotesi in cui il correo incide sul risultato finale dell’impresa criminosa in modo poco rilevante e dunque senza vere e proprie conseguenza pratiche: non è corretto, quindi affermare che la rapina si sarebbe comunque compiuta senza il contributo della sentinella dal momento che, invece, chi ha quel ruolo consente al complice di mettere a segno il colpo. Anche mettendosi alla guida dell’auto che serve per fuggire si compie un altro atto decisivo perché funzionale a garantire l’impunità dell’azione criminosa. Per i giudici, quindi, nessuno sconto di pena.

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