La Cassazione esclude l’applicazione della pena in caso di recidiva

Redazione 13/10/11
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A deciderlo sono stati i giudici della prima sezione penale (sentenza n. 36704 dell’11 ottobre 2011) che, con riferimento al ricorso presentato dall’imputato al fine di ottenere la sospensione della pena, hanno sottolineato che ad essa osta la circostanza di cui all’art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, ovvero l’applicazione della recidiva infraquinquennale.

Il ricorrente, per il tramite del suo difensore, assumeva che l’esclusione dell’operatività della sospensione della pena detentiva breve doveva avvenire allorquando la recidiva fosse stata in concreto applicata, con la conseguenza che, nel suo caso, non avendo la recidiva concretamente inciso sulla pena, a ragione di un intervenuto giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti generiche, l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso.

Ad avviso della suprema Corte la previsione normativa in base a cui «la sospensione dell’esecuzione…non può essere disposta nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva», leggendola per il suo significato letterale, comporta che non è sufficiente che l’aggravante sia stata formalmente contestata, apparendo invece necessario che essa sia ritenuta dal giudice della cognizione con incidenza effettiva sulla determinazione della pena.

A ciò si è conformata anche, negli anni, la giurisprudenza della stessa Cassazione, che ha chiarito che la recidiva deve ritenersi applicata non solo quando venga ritenuta prevalente sulle attenuanti, ma anche quando venga ritenuta equivalente, perché in tal caso incide concretamente sulla pena, determinando la inoperatività delle attenuanti.

Pertanto, a differenza di quanto assumeva il ricorrente, è possibile affermare che la recidiva sia stata concretamente applicata perché, pur ritenuta equivalente ad altre attenuanti generiche, ha tuttavia paralizzato l’effetto di una diminuente specifica (quella di cui all’art. 625 bis del codice penale).

Tale circostanza esclude, secondo il tenore letterale della norma di cui all’art. 656, comma 6, c.p.p., la possibilità di applicare la sospensione della pena (Lucia Nacciarone).

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