La Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 660 c.p.: vediamo in che modo

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 (Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 660)

Il fatto

Il Tribunale di Verona condannava l’imputato alla pena di 320,00 Euro di ammenda in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato disturbo mediante utilizzo dell’utenza cellulare a lui intestata, inviando molteplici messaggi e chiamando l’utenza cellulare in uso alla persona offesa, tramite semplici squilli in orario quasi sempre serale e notturno.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia | 2019 Maggioli Editore

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato per mezzo del difensore di fiducia deducendo due distinti motivi di impugnazione così formulati: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 660 e 42 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa considerazione del tabulato, rilasciato dalla compagnia telefonica da cui si sarebbe ricavato che, nel periodo in contestazione, vi sarebbero stati reciproci contatti, telefonici e via “sms“, tra l’utenza cellulare intestata alla persona offesa e quella intestata all’imputato; 2) inosservanza o erronea applicazione dell’art 660 cod. pen., non avendo il Giudice di merito verificato se la persona offesa avrebbe potuto fare cessare le comunicazioni eventualmente non gradite con il semplice blocco del contatto da cui provenivano, senza con ciò alterare la propria condotta di vita, posto che, mentre in passato la giurisprudenza di legittimità avrebbe ritenuto che comunicazione telefonica indesiderata ledesse sempre il diritto alla comunicazione del destinatario, costretto a chiudere o evitare la conversazione (e, nel caso dell’invio di “sms” al cellulare, ad aprire il messaggio prima di poter identificare la provenienza: cfr. Cassazione n. 26776/2016 e 30294/2011), i moderni dispositivi di telefonia consentirebbero di impedire il singolo contatto non desiderato, senza che l’utilizzatore sia costretto a spegnere il proprio apparecchio cellulare, così alterando la propria condotta di vita e, di conseguenza, se la persona offesa avesse effettivamente voluto evitare qualsivoglia contatto con l’imputato, ella avrebbe semplicemente potuto bloccare tale utenza, che la donna ben conosceva, secondo quanto dalla stessa ammesso a dibattimento; invece, il fatto che non vi avesse provveduto dimostrerebbe che la p.o. non intendeva interrompere i contatti con l’imputato come dimostrato dal fatto, già sottolineato nel primo motivo di impugnazione, che ella aveva comunque continuato a coltivare la corrispondenza con l’imputato.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto che la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 660 cod. pen. punisce colui il quale “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Premesso ciò, gli Ermellini facevano presente che la difesa, deducendo la presenza di una fitta interlocuzione telefonica con la persona offesa, a sua volta autrice di chiamate e dell’invio di “sms” all’indirizzo dell’imputato, ciò avrebbe dovuto imporre di escludere la configurabilità del reato visto che la giurisprudenza di legittimità ritiene non resti integrato quando vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie in quanto, in tal caso, non potrebbe ritenersi sussistente la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, difettando quella connotazione di “petulanza o altro biasimevole motivo” cui è subordinata l’illiceità penale del fatto (Sez. 1, n. 23262 del 23/2/2016).

Pur tuttavia, la censura in esame si configurava, essenzialmente, ad avviso della Suprema Corte, come una questione fattuale, mai sottoposta ai Giudici di merito, la quale, pertanto, non poteva ritenersi scrutinabile in sede di legittimità dato che, sempre secondo il Supremo Consesso, il motivo era stato articolato dalla difesa in maniera del tutto congetturale dal momento che non era noto il contenuto delle telefonate e degli “sms” richiamati dal ricorrente: contenuto che ben avrebbe potuto essere sottoposto, in chiave critica, al Giudice di merito.

Tal che se ne faceva conseguire come non fosse verificabile, in sede di legittimità, se, attraverso le cennate comunicazioni, la persona offesa stesse cercando di coltivare la relazione telefonica con l’imputato, come dedotto dalla difesa, ovvero, al contrario, ella stesse tentando di sottrarsi all’azione molesta da parte dello stesso imputato, rappresentando con forza la propria indisponibilità a proseguire il rapporto.

Ciò posto, anche il secondo motivo del ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Si osservava a tal proposito che se è vero, come dedotto in sede di impugnazione, che la giurisprudenza di legittimità ritiene, per la configurazione dell’elemento oggettivo della contravvenzione in esame, che sia necessaria una significativa intrusione nell’altrui sfera personale, la quale, per questa via, assurga al livello di “molestia o disturbo” ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto fermo restando come sia al contempo corretta è anche l’affermazione secondo cui l’intrusione nella sfera personale del destinatario dell’azione illecita deve essere effettiva, sicché, ad esempio, si è ritenuto non costituisse reato il semplice invio di una mail dal contenuto molesto, atteso che l’invio di messaggi di posta elettronica consente al destinatario di non aprire il messaggio (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011; Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010), è altrettanto vero però che la sentenza impugnata aveva spiegato, a parere del Supremo Consesso, con motivazione congrua e logica, le ragioni per le quali le condotte dell’imputato dovevano essere qualificate in termini di “molestia e disturbo” sottolineando come gli “squilli telefonici e gli sms, ripetuti nel tempo“, certamente non graditi dalla destinataria, costituissero “una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima, nonché un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana” (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

Da ciò se ne faceva discendere come le doglianze articolate con il secondo motivo si configurassero come manifestamente infondate, oltre che generiche, non avendo, secondo la Corte, il ricorso spiegato le ragioni per cui tale valutazione da parte del Giudice di merito fosse stata manifestamente illogica o per cui, comunque, le condotte ascritte all’imputato non rientrassero, così qualificate, nella nozione giuridica in esame.

Quanto, poi, all’affermazione secondo cui l’intrusione nella sfera personale del destinatario non possa prescindere da una dimensione temporale del fenomeno, il quale dovrebbe raggiungere una certa consistenza, la Cassazione denotava come tale tesi, pur sostenuta da un minoritario indirizzo interpretativo (v., in proposito, Sez. 5, n. 52585 del 27/10/2017) apparisse essere avversata dalla prevalente opinione giurisprudenziale secondo cui il reato in questione non si configura come necessariamente abituale in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen. (Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, dep. 2019,; Sez. 1, n. 11514 del 16/3/2010,; Sez. 1, n. 17787 del 9/4/2008) fermo restando che, in ogni caso, il riferimento contenuto nella sentenza alla avvenuta realizzazione di condotte “ripetute nel tempo” rendeva aspecifica la menzionata deduzione difensiva atteso che, attraverso l’accertata reiterazione delle predette condotte, il cennato requisito di fattispecie sarebbe rimasto integrato anche a voler aderire all’indirizzo minoritario.

Quanto, infine, alla possibilità, per la persona offesa, di sottrarsi alla comunicazione invasiva attraverso il “blocco” dell’utente con il proprio dispositivo telefonico, osservava il Collegio che la relativa censura si configurasse come eminentemente fattuale e dunque, proprio in quanto tale, inammissibile posto che era stata assunta, in tesi, che l’apparecchio telefonico in uso alla persona offesa aveva consentito, dal punto di vista tecnico, di bloccare l’utenza dell’imputato ma, tuttavia, tale premessa era del tutto indimostrata in quanto nulla avendo specificato la sentenza impugnata con riferimento alle caratteristiche tecniche del telefono cellulare in uso alla parte offesa.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto, avvalendosi della giurisprudenza elaborata in subiecta materia, la Cassazione spiega quando è configurabile l’art. 660 c.p. ossia la norma, che come è noto, sanziona la contravvenzione consistente nella molestia o disturbo alle persone.

Difatti, in questa pronuncia, gli Ermellini hanno postulato quanto segue: a) non è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. quando vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie; b) per la configurazione dell’elemento oggettivo della contravvenzione de qua è necessaria una significativa intrusione nell’altrui sfera personale la quale, per questa via, assurga al livello di “molestia o disturbo” ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto fermo restando che l’intrusione nella sfera personale del destinatario dell’azione illecita deve essere effettiva; c) il reato in questione non si configura come necessariamente abituale in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché chiarisce la portata applicativa di cotale norma incriminatrice, dunque, non può che essere positivo fermo restando che, per quanto attiene il criterio ermeneutico di cui alla lettera c), non essendovi giurisprudenza costante sul punto, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.

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