La Cassazione allarga le maglie dell’abuso di diritto

Redazione 05/12/11
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di Lilla Laperuta

Nuove restrizioni sulla libertà economica di professionisti ed aziende.

Per ritenere ricorrenti gli estremi dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 37 bis D.P.R. 600/1973, principale strumento normativo antielusivo, è necessario che gli atti diretti ad ottenere vantaggi fiscali con l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario siano privi di valide ragioni economiche. Ora, con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25537, la Corte di Cassazione ha stabilito che, alla luce del dettato del citato art. 37 bis, costituisce operazione elusiva integrante il requisito delle valide ragioni economiche, quella la cui esclusiva finalità sia il conseguimento di un vantaggio fiscale. Di più: grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni strutturate in maniera tale che arrechino un mero risparmio d’imposta (cfr. anche sent. 1372/2011).

Circa i profili sanzionatori, la legge (nella specie art. 1 D.Lgs. 471/1997), ad avviso della Suprema Corte, non considera ai fini dell’applicazione delle sanzioni quale criterio scriminante la violazione della legge o la sua elusione o aggiramenti, essendo necessario e sufficiente che le voci di reddito evidenziate nella dichiarazione siano inferiori a quelle accertare o siano indebite. In sostanza le sanzioni per la Corte si applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all’accertamento.

Da oggi dunque il discrimine fra una attività lecita ed elusiva consiste nel fatto che nella seconda l’unico motivo dell’aggiramento della norma tributaria è il conseguimento di un vantaggio fiscale.

Si ricordano sull’argomento le conclusioni formulate nella celebre sentenza Halifax della Corte di Giustizia C-255/02 del 21 febbraio 2006. In tale occasione i giudici di Lussemburgo avevano infatti elaborato una nozione di abuso in modo del tutto autonoma dalle ipotesi di frode, richiedendo che le operazioni, pur realmente volute ed immuni da rilievi di validità, devono avere essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Ancora, si evidenzia, la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha giocato d’anticipo rispetto al legislatore. Sono stati infatti già proposti tre disegni di legge (atti Camera 2521, 2578 e 2709) concernenti la modifica dell’art. 37bis, D.P.R. 600/1973, proprio in risposta alla necessità di codificare a livello legislativo l’istituto dell’abuso di diritto a seguito della espansione progressiva della figura nell’applicazione giurisprudenziale.

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