La casalinga deve essere considerata alla stregua di una lavoratrice autonoma e, per tale ragione, al coniuge della stessa spettano i riposi giornalieri ex art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001.

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E’ questo l’importante principio contenuto nella pronuncia n. 2427, emessa in data 25 settembre 2014 dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo di Lecce.

Nella fattispecie un agente della Polizia di Stato, nei giorni seguenti la nascita della sua prima figlia avuta dalla propria compagna, ha richiesto all’Amministrazione di appartenenza di poter beneficiare dei riposi giornalieri ai sensi dell’art. 40, lettera c, ******************* n. 151/2001, precisando che la madre della figlia svolgeva attività lavorativa di casalinga.

Il Ministero dell’Interno, però, ha rigettato la domanda del dipendente, ritenendo che la casalinga non può essere considerata alla stregua di una lavoratrice autonoma e che, quindi, non possono essere riconosciuti al coniuge della stessa i benefici di cui all’art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui riconosce al padre i periodi di riposo di cui all’articolo 39 “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

Nell’assunto del Ministero, pertanto, la casalinga non può essere considerata una lavoratrice autonoma, con la conseguente esclusione dei benefici sopra citati.  

Avverso tale diniego il dipendente ha richiesto l’intervento della Consigliera di Parità Provinciale che, difesa dal sottoscritto procuratore, ha adito il Tribunale Amministrativo competente, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e il riconoscimento del diritto del dipendente di beneficiare dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre svolga attività di casalinga.

Con sentenza n. 2427 del 25/09/14, pertanto, il Tar Lecce, dopo aver pacificamente riconosciuto la legittimazione a ricorrere della Consigliera, ha statuito «che la lettera c) dell’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, riferendosi alla “madre che non sia lavoratrice dipendente”, si applica non solo alla lavoratrice “autonoma” ma, per la sua lata accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice “casalinga”».

Secondo i Giudici Amministrativi, infatti, « la prospettata interpretazione estensiva della lettera c) dell’art. 40 citato è stata ritenuta maggiormente aderente alla ratio legis, volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito. Poiché l’art. 40 del T.U. 151/2001 costituisce una norma volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall’art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di “casalinga”), che la distolgano dalla cura del neonato».

L’importante sentenza, pertanto, valorizza l’attività lavorativa della casalinga rafforzando il ruolo che la stessa ricopre all’interno del tessuto societario e ribadisce l’importanza del ruolo del padre nella cura dei figli, consolidando il sempre più diffuso orientamento alla base dei recenti sviluppi normativi secondo cui i compiti della donna e dell’uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente nella cura dei figli.

Lecce, 15/10/2014

Avv.****************a

Avv. **************

 

 

 

 

N. 02427/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01884/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l’annullamento

della nota 22.5.2014 prot. n. 868/1.2.12, notificata al sig. -OMISSIS- in data 29.5.2014, con cui la Questura di Lecce, Ufficio del Personale, ha rigettato la richiesta di fruizione dei riposi giornalieri avanzata dal sig. -OMISSIS-;

nonchè, ove occorra, della nota 24.6.2014 prot. n. 1249/1.2.12 con cui la Questura di Lecce ha respinto la diffida avanzata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la nota 8.11.2013 prot. n. 333_A/9807.F.6.2/7471-201;

nonchè per l’accertamento del sig. -OMISSIS- a fruire dei riposi richiesti e il risarcimento del danno dallo stesso patito a causa del diniego impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. ************* e uditi nei preliminari l’******************* per la ricorrente e l’avv. dello Stato *********;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Consigliera di Parità della Provincia di Lecce ha chiesto l’annullamento degli atti con cui la Questura di Lecce, Ufficio del Personale, ha rigettato la domanda di fruizione dei riposi giornalieri avanzata dall’Assistente Capo della Polizia di Stato, sig. -OMISSIS-, padre di un neonato e coniugato con una casalinga: ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno.

2. L’Amministrazione ha contrastato le avverse pretese.

3. Il ricorso merita parziale accoglimento.

3.1. La più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la lettera c) dell’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, riferendosi alla “madre che non sia lavoratrice dipendente”, si applica non solo alla lavoratrice “autonoma” ma, per la sua lata accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice “casalinga” (cfr: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 settembre 2014 n. 4618; Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza 30/08/13 n. 3386: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4293/08).

Tale conclusione appare in sintonia con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cass., sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005), in quanto impegnata in attività che comunque la distolgono dalla cura del neonato.

La prospettata interpretazione estensiva della lettera c) dell’art. 40 citato è stata ritenuta maggiormente aderente alla ratio legis, volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito (per Consiglio di Stato, Sez. III– sentenza 10 settembre 2014 n. 4618 “E’ illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha respinto la domanda di un dipendente (nella specie si trattava di un assistente della Polizia di Stato) volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio, motivato con il fatto che la moglie dell’istante è nella condizione di casalinga laddove le ipotesi contemplate dall’art. 40 del D.Lgs. 151/2001 prevedono la fruizione dei riposi in argomento da parte del padre nel caso di rinuncia della madre lavoratrice. Infatti, poiché l’art. 40 del T.U. 151/2001 costituisce una norma volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall’art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di “casalinga”), che la distolgano dalla cura del neonato”).

Alla luce delle suesposte considerazioni va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha negato al sig. -OMISSIS- la fruizione dei permessi giornalieri ex art. 40 lett c) Dlgs 151/2001.

3.2. Non spetta, invece, l’invocato risarcimento del danno, difettando nella specie la colpa della P.A.: l’oscurità del dato normativo, che non disciplina espressamente l’ipotesi all’esame, e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia (es. T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 222/2014, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 21 luglio 2014, n. 395 e, in sede consultiva, Cons. Stato, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2732 hanno negato i permessi in oggetto al padre lavoratore con moglie casalinga) inducono, infatti, a ritenere che l’Amministrazione sia incorsa in un errore scusabile.

4. Spese compensate in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del sig. -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

*************, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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