L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro si estende anche ai macchinari

Redazione 28/08/11
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A stabilirlo è stata la IV Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 31571 dell’8 agosto 2011. I giudici supremi di legittimità erano stati interpellati in ordine ad un incidente che aveva causato la morte di un operaio di una azienda agricola; costui era rimasto incastrato con la gamba destra nella macina di un mulino e l’aveva persa, ed era poi deceduto una volta trasportato in ospedale.

La perizia tecnica aveva attestato che il macchinario risultava sprovvisto del carter interno di protezione e, nonostante l’imprenditore, di propria iniziativa, avesse dotato il mulino di una protezione esterna per garantire maggiore sicurezza, ciò non ha escluso la sua responsabilità per aver comunque impiegato un proprio dipendente nell’utilizzo di un macchinario poco sicuro.

In caso di infortunio infatti, ad avviso dei giudici di legittimità, non è sufficiente che la macchina avesse il marchio di conformità CE, o che fosse di una marca conosciuta.

Precisamente, gli ermellini chiariscono che «il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi. Il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità».

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