L’obbligo di comunicare il procedimento viene meno se l’urgenza è qualificata

Redazione 11/05/11
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La comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990 costituisce il primo atto del complessivo iter procedimentale e si configura quale obbligo per l’amministrazione procedente di notiziare dell’attivazione i soggetti che potrebbero essere compromessi dagli effetti del provvedimento finale. L’obbligo si fonda sulla duplice esigenza: da un lato, di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall’altro, di consentire, all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l’interesse pubblico principale, obiettivo assegnatole dal legislatore, a fronte degli altri interessi pubblici e privati coinvolti. Solo in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari ragioni di urgenza del provvedere il legislatore consente all’Amministrazione di omettere la fase preliminare di comunicazione dell’avvio del procedimento.

In particolare, secondo quanto specificato dal Consiglio di Stato, sentenza 2 maggio 2011, n. 2569, in materia di ordine pubblico e, nella specie, di divieto nei confronti di un tifoso di accedere a manifestazioni sportive, non è necessaria, nei confronti del destinatario, la comunicazione di avvio del procedimento di cui si parla. L’obbligo viene meno proprio laddove il provvedimento di divieto faccia specifico riferimento alla esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive (cd. urgenza qualificata).

Al vaglio dei giudici di palazzo Spada è l’art. 6,, della legge 13 dicembre 1989, n. 402, nel punto in cui dispone che nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Ad avviso del Collegio, è agevole rilevare che tale normativa – coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport – ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Tale peculiare potere si giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che i soggetti coinvolti in un precedente episodio tornino a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo, con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati.

 

 

Di Lilla Laperuta

 

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