L’obbligo di collaborazione è insito nel dovere di diligenza

Redazione 02/10/13

Lilla Laperuta

La Corte di cassazione con la sentenza n. 22076 del 26 settembre 2013 è intervenuta nel merito di un ricorso tra un dipendente sanzionato per un comportamento non consono ed un alterco con una collega.

Nella fattispecie il lavoratore aveva ritenuto di essere stato provocato dal contegno tenuto dalla collega che aveva avuto l’ardire di richiedergli il completamento delle operazioni dalla stessa avviate in sua assenza. La sentenza impugnata ha invece evidenziato, con motivazione logicamente corretta e sostenuta da riscontri probatori, che al contrario è stato il ricorrente a tenere un contegno non collaborativo e non consono alla corretta osservanza dei suoi doveri.

L’obbligo di collaborazione è insito nel dovere di diligenza ex art. 2104 c.c. Esso trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede (art 1375 c.c.) poiché il lavoratore non adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell’imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l’uso effettivo e proficuo di queste, il che si realizza anche mediante l’integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione e/o del servizio cui la prestazione lavorativa inerisce.

 

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