L’interrogatorio dell’indagato durante le indagini

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L’investigatore può interrogare l’indagato con tre modalità diverse specificatamente prescritte dal codice di procedura penale.

Il codice, in realtà, prevede tre fondamentali modalità attraverso le quali gli inquirenti possono assumere informazioni da parte di colui che è accusato di un reato:

Nell’immediatezza e sul posto del reato commesso (ex art. 350 comma 5 c.p.p.).

Possono raccogliere e verbalizzare dichiarazioni spontanee da parte dell’indagato (anche non sul posto e non nell’immediatezza ex art. 350 comma 7 c.p.p.).

Possono procedere all’interogatorio con le modalità e le forme dell’articolo 64 del codice di procedura penale  l’interrogatorio e l’acquisizione delle dichiarazioni (anche nell’immediatezza del fatto reato).

Nelle prime due ipotesi si tratta di modalità che non si possono definire correttamente come interrogatorio e ne è vietata, nel primo caso, la verbalizzazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni assunte, nel secondo caso le spontanee dichiarazioni possono essere verbalizzate ma possono essere utilizzate esclusivamente in dibattimento se l’imputato riferisce dichiarazioni diverse.

L’interrogatorio è una fase molto delicata delle indagini preliminari dove si hanno due diverse e opposte esigenze:

da una parte, quella di un individuo sul quale gravano i sospetti di colpevolezza, dall’altra quella dell’investigatore che vorrà capire quanto degli elementi raccolti durante le indagini sino lì svolte la possono confermare o confutare.

Vale la pena affrontare l’argomento anche perché come spesso accade le informazioni che il cittadino ha delle modalità di esecuzione di un atto investigativo così importante (e dei diritti e delle facoltà ad esso connessi), provengono dalla descrizione che ne viene data da telefilm o serie televisive o simili.

L’interrogatorio dell’indagato, cioè di colui che è sospettato di avere commesso un reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini, può essere effettuato esclusivamente alla presenza del difensore nominato, si potrà trattare sia di un difensore nominato di ufficio o di un difensore nominato di fiducia dall’interrogato ma la presenza dell’avvocato è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Non si può verificare un interrogatorio o che all’indagato siano poste delle domande senza la presenza fisica del difensore accanto all’interrogato stesso.

La presenza del difensore è soprattutto garanzia del rispetto dei diritti della persona sottoposta a interrogatorio, cioè delle disposizioni di legge ispirate al principio di non colpevolezza.

Colui che è sottoposto a interrogatorio dovrà comparire libero anche se detenuto, cioè non gli potranno essere applicate durante l’interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione (fatta salva  la tutela della sicurezza e dell’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio).

Su specifica disposizione di legge, non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche atti ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Non potranno in nessun caso essere utilizzate tecniche, metodi atti a sollecitare l’interrogato a rispondere alle domande.

La disposizione menzionata è molto importante perché vieta qualsiasi attività e tecnica (più o meno violenta o subdola) che potrebbe essere utilizzata per forzare e condizionare la volontà della persona sottoposta ad interrogatorio, e in questo contesto deve essere considerato anche il semplice divieto di esercizio di diritti tutelati dalla legge quali ad esempio quello dell’indagato di recarsi alla toilette o di bere e mangiare se l’interrogatorio si protrae per ore.

Prima dell’inizio del vero e proprio interrogatorio, la procedura penale prevede degli avvisi che devono essere obbligatoriamente rivolti all’indagato.

Egli dovrà essere avvisato che:

 

Le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti.

Fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di mentire, non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse.

Dovrà essere anche avvertito che se renderà dichiarazioni nei confronti la responsabilità di altri soggetti,ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone.

A seguito di questi avvertimenti iniziali obbligatori per legge, inizierà il vero e proprio interrogatorio nel merito sempre che l’interrogato accetti di rispondere alle domande.

Importante è sottolineare che non c’è nessun obbligo per l’indagato di rispondere alle domande che gli vengono rivolte e che non può essere utilizzato nessun metodo per coortare la volontà della persona alla quale sono sottoposte le domande.

Il più delle volte nella pratica l’interrogatorio è delegato da parte del Pubblico Ministero (cioè la pubblica accusa) a un ufficiale di polizia giudiziaria.

L’interrogatorio è interamente verbalizzato e nei casi più delicati è anche interamente registrato.

Si deve anche sottolineare che l’investigatore che effettuerà l’interrogatorio sarà di solito molto preparato e conoscerà in maniera dettagliata gli esiti delle indagini preliminari svolte sino a quel momento.

Una conoscenza che non sarà sempre condivisa dal difensore e dall’indagato perché potrà accadere che l’interrogatorio venga richiesto e fissato prima della conclusione delle indagini preliminari, cioè prima che ci sia la possibilità per il difensore di accedere al fascicolo delle indagini preliminari e fare copia degli atti (a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari disciplinato dall’articolo 415 bis c.p.p.).

Si tratterà di personale in forze alla polizia giudiziaria particolarmente esperto che saprà esercitare la legittima pressione sull’interrogato nonchè l’intelligente scelta dei tempi per proporre all’indagato delle particolari domande, l’adozione di un ritmo incalzante per renderle più incisive, l’esercizio di ogni capacità persuasiva per indurre la persona sottoposta ad indagini a dire la verità escludendo le pressioni di tipo fisiologico e dagli atteggiamenti inutilmente aggressivi.

Al di là delle menzionate disposizioni di legge, bisogna ancora una volta sottolineare che l’interrogatorio è un adempimento particolarmente delicato delle indagini preliminari e che spesso è la prima occasione nellaquale l’accusato potrà portare importanti elementi a sua difesa sino a quel momento non toccati dalle indagini preliminari.

Nello stesso tempo, però, bisogna anche tenere presente che l’interrogatorio se non efficacemente condotto e affrontato dall’indagato e dal suo difensore potrà fornire agli investigatori altri elementi di indagine oltre che la conferma di elementi a carico sino a quel momento raccolti.

Spesso prima ancora che un atto di indagine l’interrogatorio si può considerare sotto ogni apsetto una vera e propria vicenda umana nella quale hanno fondamentale importanza l’approccio, le capacità, l’intelligenza, e l’empatia di coloro che vi partecipano.

Dott.ssa Concas Alessandra

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